Il Fisco riacquista il potere di accertamento in caso di mancato pagamento delle rate

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La Corte di cassazione, con la sentenza n. 9654 depositata lo scorso 2 maggio 2011, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un contribuente che si era opposto ad un atto di accertamento notificatogli con riferimento a dei periodi di imposta per i quali aveva presentato una dichiarazione integrativa. Il ricorrente, tuttavia, non aveva provveduto al pagamento di tutte le rate del condono e proprio per questo era stato oggetto di azione esecutiva da parte dell'amministrazione finanziaria.

E la condotta di quest'ultima è stata ritenuta del tutto legittima dai giudici di cassazione in quanto – si legge nel testo della decisione - “in tema di condono fiscale, la definizione delle situazioni e pendenze tributarie può ritenersi avvenuta soltanto se i contribuenti che abbiano presentato le dichiarazioni integrative di cui all'art. 32 della legge 413/91 e non abbiano eseguito, in tutto o in parte, i dovuti versamenti, abbiano poi provveduto, alla scadenza della rata o, comunque, prima dell'inizio dell'azione esecutiva, al pagamento delle complessive somme iscritte nel ruolo speciale di cui all'art. 39 della legge medesima”.

E pertanto, nei casi come quello in esame in cui non si verifichi, di fatto, alcuna definizione, “l'amministrazione riacquista il potere di esercitare l'azione di accertamento con riferimento a tutti i periodi di imposta indicati nella dichiarazione integrativa”.
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