Il diritto di recesso nella compravendita non è limitato dal fallimento

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Il curatore fallimentare può utilizzare la facoltà contenuta nell'articolo 72 della legge fallimentare, che gli consente di sciogliersi dal contratto preliminare di vendita stipulato dal fallito, fino a quando non è passata in giudicato la sentenza di trasferimento coattivo.

L'importante principio è stato affermato dai giudici della Corte di cassazione con sentenza n. 3728 del 15 febbraio 2011, sottolineando che l'attività del curatore, diretta a sciogliersi dal contratto per recuperare la caparra, trova un limite nella sentenza del giudice che ha accertato l'avvenuto recesso dal preliminare del promittente venditore, dovuto all'inadempimento del futuro compratore.

Aggiungono i magistrati che il diritto di recesso del venditore non può essere ostacolato, dopo il fallimento del compratore, dall'esercizio per mano del curatore della facoltà di sciogliersi dal contratto; infatti la decisione del giudice sulla legittimità del recesso ha effetto retroattivo.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 11 - Il preliminare resiste al fallimento - Bresciani

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