Il dipendente part-time della pa non può essere anche avvocato

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Le Sezioni unite civili delle Cassazione, con la sentenza 11833 del 16 maggio 2013, hanno definitivamente confermato la sanzione disciplinare della cancellazione dall’albo per incompatibilità, disposta dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di appartenenza, nei confronti di un dipendente pubblico che aveva optato per il part-time presso l’ente pubblico dove lavorava in modo da poter svolgere, nel tempo residuo anche la professione di avvocato.

In particolare, gli Ermellini hanno escluso che la sopravvenuta normativa sulle liberalizzazioni (Dl 138/2011 convertito dalla legge 148/2011) possa aver determinato una abrogazione tacita delle disposizioni della Legge n. 339/2003; ed infatti – si legge nel testo della decisione - “l’incompatibilità tra impiego pubblico part time ed esercizio della professione forense risponde ad esigenze specifiche di interesse pubblico correlate proprio alla peculiare natura di tale attività privata ed ai possibili inconvenienti che possono scaturire dal suo intreccio con le caratteristiche del lavoro del pubblico dipendente”.
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