Il danno esistenziale non è in re ipsa

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Con sentenza n. 10527 depositata lo scorso 13 maggio 2011, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso presentato dai genitori di un ragazzo, vittima di un sinistro stradale, avverso la decisione con cui i giudici di merito avevano escluso, in loro favore, il riconoscimento del danno esistenziale derivante dalla perdita del proprio congiunto.

I giudici di legittimità, confermando quanto statuito nella pronuncia impugnata, hanno sottolineato che tale tipo di danno non può considerarsi in re ipsa, “in quanto ne risulterebbe snaturata la funzione del risarcimento che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell’effettivo accertamento di un danno bensì quale pena privata per un comportamento lesivo” dovendo essere provato, anche sulla base di presunzioni, dal danneggiato secondo la regola generale ex articolo 2697 Codice civile.

Nel caso in esame, tuttavia, non era stata fornita una congrua prova in merito, in quanto l'allegazione prodotta si risolveva in mere enunciazioni non circostanziate ma di carattere del tutto generico e astratto, eventuale e ipotetico.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 12 - Per il danno esistenziale servono prove puntuali – Russo

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