Il controllo non passa dal Caf

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L’articolo 36-ter del Dpr 600/1973 afferma che il contribuente debba essere “invitato ... a fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione e a eseguire o trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non allegati alla dichiarazione”. L’articolo 16, comma 1, lettera d)  del Dm 31 maggio 1999, n. 164, statuisce, invece, nei confronti dei Caf, l’obbligo di conservare sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione solo i modelli 730, i prospetti di liquidazione e le schede relative alle scelte per la destinazione dell’8 per mille dell’Irpef. Pertanto, i Caf possono non possedere la documentazione esibita dai contribuenti assistiti al momento della presentazione del 730. L’agenzia delle Entrate invita da qualche anno i Caf ad un’insolita collaborazione con gli uffici periferici dell’Amministrazione per lo svolgimento del controllo formale delle dichiarazioni verso i contribuenti che attraverso intermediari abbiano presentato quel modello. Quest’invito costituisce un onere il cui assolvimento costringe i Centri a faticose ricerche per rintracciare i contribuenti a suo tempo assistiti.

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