Il contributo per la concessione edilizia è a carico di chi, effettivamente, ne usufruisce

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Per il Consiglio di stato – sentenza n. 6333/2011 – la concessione edilizia comporta una prestazione patrimoniale di natura impositiva che trova la sua ratio nell’incremento patrimoniale che il titolare del permesso di costruire consegue in dipendenza dell’intervento edilizio e che postula quale condizione di esigibilità la sussistenza di un titolo abilitativo valido ed efficace e la concreta fruizione del titolo da parte del concessionario, ovvero la effettiva attività di edificazione.

Ne consegue che non possa considerarsi soggetto obbligato al pagamento del relativo contributo chi non abbia mai usufruito della concessione edilizia medesima non avendone mai ritirato il titolo ma avendone magari chiesto la voltura in favore del terzo che, successivamente, ne faccia uso.
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