Il contribuente può liberamente emendare la dichiarazione fiscale errata

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Le dichiarazioni fiscali, in particolare quelle dei redditi, del contribuente, non costituendo “atti negoziali o dispositivi”, né “titolo dell'obbligazione tributaria”, bensì mere dichiarazioni di scienza, possono, in linea di principio, essere liberamente emendate e ritrattate dal contribuente, “se, per effetto di errore di fatto o di diritto commesso nella relativa redazione, possa derivare l'assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico”.

E gli errori di redazioni possono dipendere anche dall’utilizzo di un software di gestione sbagliato “non potendo ritenersi ostativo l'invocato articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, disposizione che introduce, bensì, precise modalità per l'integrazione delle dichiarazioni”.

E’ quanto statuito dalla Sezione tributaria della Cassazione nel testo della decisione n. 5852 del 13 aprile 2012.
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