Il condomino non è sempre tenuto all'integrazione del contraddittorio

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La Corte di cassazione, con sentenza 19329 del 7 settembre 2009, ha accolto il ricorso presentato da un uomo contro la decisione con cui la Corte d'appello aveva dichiarato nulla la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado, per difetto di integrazione del contraddittorio, dal momento che il ricorrente, che faceva parte di un condominio, aveva avanzato la propria domanda diretta al ripristino della canna fumaria condominiale, modificata da altro condomino, soltanto nei confronti di quest'ultimo e non dell'intero condominio. I giudici di Cassazione, rifacendosi a un consolidato orientamento giurisprudenziale, hanno ricordato che, nel giudizio instaurato a tutela della proprietà comune per l'eliminazione di opere abusive compiute da alcuni condomini, “non e' necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri comproprietari, dovendo i singoli convenuti rispondere autonomamente dell'addebitato abuso e potendo ciascuno dei condomini agire individualmente a tutela del bene Comune”.

In presenza di controversie relative a questioni condominiali, continuano i giudici, occorre distinguere tra ipotesi in cui non e' necessario il litisconsorzio ed ipotesi in cui tale partecipazione e' indispensabile perche' altrimenti la sentenza sarebbe inutiliter data, trattandosi di litisconsorzio necessario.
Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 8 – Il condomino può agire da solo - Piagnerelli

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