Il compenso per il Cda non è soggetto a Irap

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La Commissione provinciale di Ancona – sentenza 63/1/2008 del 3 aprile 2008 – rigetta la tesi del Fisco, ordinando il rimborso dell’Irap e gli interessi. La decisione è presa sul principio che il compenso incassato dal commercialista per avere ricoperto la carica di consigliere di amministrazione di società non va soggetto ad Imposta sul reddito delle attività produttive. In quel ruolo, puramente personale, il professionista impiega le proprie capacità professionali ed intellettuali, senza appoggi della struttura. Assente il requisito dell’autonoma organizzazione, l’imposta non è dunque dovuta.
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