Il comodato relativo alla casa coniugale non può essere precario

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Secondo la Corte di cassazione – sentenza n. 16769 del 2 ottobre 2012 - la specificità della destinazione a casa familiare, quale punto di riferimento e centro di interessi del nucleo familiare, è incompatibile con un godimento contrassegnato dalla provvisorietà e dall'incertezza che caratterizzano il comodato, cosiddetto precario, e che legittimano la cessazione “ad nutum” del rapporto su iniziativa del comodante.

In tali ipotesi, per effetto della concorde volontà delle parti, viene impresso al comodato un “vincolo di destinazione alle esigenze abitative familiari” idoneo a conferire all'uso - cui la cosa deve essere destinata - il carattere implicito della durata del rapporto, “anche oltre la eventuale crisi coniugale e senza possibilità di far dipendere la cessazione del vincolo esclusivamente dalla volontà, ad nutum, del comodante”.

Sulla base di detti assunti è stata respinta la domanda avanzata da un uomo al fine di vedersi restituire l’appartamento dato in comodato al figlio ed adibito a casa coniugale da parte dello stesso; l’immobile, in sede di separazione personale, era stato assegnato alla ex nuora, affidataria dei due nipoti minori.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi7 – Avvocati Oggi, p. VII – Niente restituzione della casa in comodato alla ex nuora

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