Illecito fiscale: commercialista sanzionabile anche senza vantaggio

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Illecito fiscale: commercialista sanzionabile anche senza vantaggio

Vanno considerati responsabili a titolo di concorso anche a coloro che, pur non essendo direttamente coinvolti nella gestione della società, abbiano fornito un contributo significativo alla realizzazione dell'illecito fiscale.

La responsabilità per le sanzioni tributarie può, quindi, essere attribuita a professionisti esterni, come i commercialisti, qualora il loro comportamento abbia avuto un ruolo sostanziale nella violazione fiscale.

Non è necessario, in tale contesto, che il consulente abbia tratto un vantaggio economico personale dalle violazioni.

Responsabilità fiscale dei consulenti: la Cassazione chiarisce

Così la Corte di cassazione, Sezione tributaria, con sentenza n. 7948 del 25 marzo 2025, nell'occuparsi di una controversia tra l'Agenzia delle Entrate e un commercialista accusato di concorso in violazioni fiscali commesse dalla società per la quale prestava consulenza.

L'atto di contestazione derivava da una verifica fiscale sulla società per asserite frodi fiscali, tra cui l'emissione di fatture per operazioni inesistenti e l'uso di crediti IVA fittizi.

Il commercialista, inizialmente coinvolto nella vicenda, aveva contestato le sanzioni tributarie, sostenendo di non essere responsabile per le violazioni.

La Commissione Tributaria Regionale aveva accolto il ricorso del professionista, ritenendo che non fosse emersa alcuna prova del suo coinvolgimento diretto nella gestione della società e nella commissione delle violazioni fiscali.

Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate aveva impugnato la decisione, sostenendo che il commercialista avesse concorso, anche come consulente esterno, nella commissione degli illeciti fiscali.

La decisione della Cassazione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, stabilendo che la responsabilità per le violazioni fiscali può estendersi anche ai consulenti esterni, qualora abbiano fornito un contributo sostanziale, anche solo psicologico, alla realizzazione dell'illecito.

La Corte ha chiarito che non è necessario che il consulente abbia tratto un vantaggio economico personale dalle violazioni, ma che sia sufficiente che abbia partecipato all'illecito in modo causale, contribuendo alla sua realizzazione.

La Corte ha quindi annullato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e ha disposto il rinvio per un nuovo esame del caso.

Conclusioni 

In conclusione - si legge nella decisione - i soggetti terzi (come nel caso in esame, il commercialista) sono sanzionabili in via amministrativa a titolo di concorso ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 472 del 1997, nelle violazioni relative al rapporto fiscale proprio di società con personalità giuridica anche dopo l'entrata in vigore del Decreto legge n. 269 del 2003.

Non occorre provare il conseguimento da parte del consulente di un vantaggio o un profitto personale dagli illeciti fiscali oltre il compenso professionale, ciò che non costituisce elemento costitutivo della fattispecie ma può valere soltanto quale elemento indiziario, ma non unico, comprovante la ricorrenza del concorso.

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