Il collaudo punta ai redditi della professione

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Con il documento di prassi n. 2 del 5 gennaio scorso, il Fisco cerca di chiarire la natura reddituale dei compensi che una società concessionaria autostradale corrisponde ai componenti di una commissione di collaudo delle infrastrutture in corso d’opera, incaricate di verificare l’avanzamento dei lavori sotto il profilo tecnico, giuridico e contabile. Si tratta, nello specifico, di commissioni composte da soggetti di diversa estrazione, che spaziano dalle professioni tecniche a quelle amministrative, con la presenza di magistrati in servizio. Secondo l’agenzia delle Entrate, i compensi spettanti ai componenti di “collegi e commissioni” non sono sempre riconducibili a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa tipici, di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c-bis, del Tuir, e pertanto non costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Si tratta di una definizione residuale dato che questa classificazione opera solo se questi incarichi non rientrano nei compiti i istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente o nell’oggetto della professione autonoma. Così, conclude l’Agenzia, per identificare la categoria reddituale occorre accertare in concreto la presenza di un eventuale collegamento tra l’attività dei componenti di collegi e commissioni e quella da loro svolta all'esterno e, in caso positivo, sarà quest'ultima ad “attrarre” ai fini fiscali anche l'altra, determinandone lo stesso trattamento tributario.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 28 – Collaudi Anas, compensi variabili - Stroppa

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