Il Centro servizi si ferma alle porte del processo

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La Corte di cassazione, con sentenza n. 22998 del 2010, chiarisce che nel contenzioso tributario il Centro di servizi delle imposte dirette deve limitarsi a dare una valutazione sul ruolo emesso e a fornire la delibazione della fondatezza del ricorso per l'accoglimento diretto, totale o parziale dell'istanza o procedere alla trasmissione dell'originale del ricorso alla segreteria della Ct e del fascicolo all’Ufficio di competenza e non è legittimato a stare in giudizio.

Pertanto, instaurato il giudizio, l'unica parte processuale legittimata a stare in contenzioso è l'ufficio delle Entrate, cui spettano le attribuzioni sul rapporto controverso e al quale va notificato l'eventuale ricorso in appello.
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