Il carcere preventivo perde efficacia se il riesame deposita oltre trenta giorni

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Il carcere preventivo perde efficacia se il riesame deposita oltre trenta giorni

Le Sezioni Unite aderiscono all’orientamento restrittivo

Il quesito sottoposto alle SU

"Nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della ordinanza applicativa di misura cautelare personale coercitiva, il tribunale del riesame può disporre, nel caso di particolare complessità della motivazione, il deposito dell'ordinanza in un termine superiore a trenta giorni, comunque non eccedente il termine di quarantacinque giorni?"

E’ questo il quesito di diritto che è stato sottoposto alle Sezioni Unite penali della Cassazione, per come sollecitato dalla Prima sezione penale dopo aver rilevato l’esistenza, in merito, di un persistente contrasto giurisprudenziale.

Il Massimo Collegio di legittimità ha risposto con sentenza n. 47970 depositata il 18 ottobre 2017, nella quale, dopo una disamina sui contrapposti orientamenti esistenti, ha dichiarato di condividere la lettura ermeneutica più restrittiva, in quanto “giustificata da una pluralità di ragioni”.

Il principio di diritto enunciato

In particolare, le Sezioni Unite penali hanno enunciato il principio di diritto secondo cui, nel citato giudizio di rinvio a seguito di annullamento della ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva, il tribunale del riesame deve depositare il provvedimento nel termine di trenta giorni previsto dall'articolo 311, comma 5-bis, del Codice di procedura penale, e ciò a pena di perdita di efficacia della misura.

Anche nel caso di particolare complessità della motivazione – viene, dunque, sottolineato nella sentenza – il giudice del riesame non può disporre il deposito dell'ordinanza in un termine non eccedente il quarantacinquesimo giorno, in analogia a quanto previsto dall'articolo 309, comma 10, del Codice processuale penale.

Secondo gli Ermellini, infatti, la previsione di un termine perentorio per il deposito dell'ordinanza costituisce la regola generale e la previsione della sua prorogabilità un'eccezione, “come tale non applicabile analogicamente”.

Caso all’attenzione della Suprema Corte

Il caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte riguardava la misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di una donna per i delitti di rapina pluriaggravata ed omicidio volontario, misura confermata anche dal Tribunale del riesame.

L’indagata aveva presentato ricorso dinanzi alla Corte di legittimità la quale, per motivi di rito, aveva annullato, con rinvio, l'ordinanza del riesame.

A seguire, il Tribunale del riesame aveva pronunciato ordinanza in sede di rinvio di conferma della misura preventiva in carcere, ritenendo la sussistenza sia dei gravi indizi di colpevolezza che delle esigenze cautelari. In detto contesto, il giudice del riesame, premessa la complessità della vicenda e il contestuale gravoso carico di lavoro, si era riservato il termine di giorni quarantacinque per il deposito della motivazione.

La difesa dell’indagata aveva quindi promosso ricorso per cassazione lamentando un’erronea applicazione della legge, posto che la motivazione dell'ordinanza del riesame emessa in sede di rinvio avrebbe dovuto essere depositata entro trenta giorni. L’assegnataria Prima sezione penale, rilevando il contrasto giurisprudenziale sopra detto, aveva quindi rimesso la questione alle Sezioni Unite.

A seguito della decisione di queste ultime, in definitiva, è stata annullata, senza rinvio, l'ordinanza impugnata, con declaratoria di perdita di efficacia della misura coercitiva, nonché conseguente immediata scarcerazione della ricorrente.

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