Il cantiere finisce sotto tiro

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L’articolo 36 bis del Dl 223/2006 – convertito nella legge 248/06 – inasprisce le misure contro il sommerso nell’edilizia. Le novità principali.

 

Al momento dell’inizio del rapporto: la comunicazione dell’assunzione al centro per l’impiego va effettuata il giorno prima dell’inizio del contratto. Per le piccole imprese è obbligatoria la tessera di riconoscimento o le registrazioni quotidiane dei dipendenti.

 

Le sanzioni: l’articolo 36 bis, oltre alle specifiche misure adottate per il settore edile, modifica le disposizioni introdotte dal Dl 12/2002 sull’utilizzo dei lavoratori irregolari. Viene meno la determinazione in misura proporzionale della sanzione e viene sostituita da una sanzione in cifra fissa che va da un minimo di 1.500 euro a un massimo di 12mila euro, maggiorata di 150 euro per ogni giornata di lavoro effettivo. A irrogare la sanzione non sarà più l’agenzia delle Entrate, ma provinciale del lavoro, con la conseguenza che il contenzioso non sarà più di competenza delle commissioni tributarie.    

Nel caso di vendite di immobili, si ritorna al passato, e viene ripristinato l’accertamento sul presunto maggior valore. Con la legge 248, la regola generale diventa l’esenzione: le cessioni di fabbricati sono operazioni “soggette” a Iva, ma “esenti” dall’applicazione dell’imposta. Restano ferme alcune eccezioni che continuano ad applicare l’aliquota Iva alla base imponibile rappresentata dal prezzo pattuito per la compravendita. Per le cessioni di fabbricati strumentali da parte di soggetti Iva viene introdotto un nuovo aggravio: l’aliquota del 3% a titolo di imposta di trascrizione e dell’1% a titolo di imposta catastale.

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