Identiche violazioni Ici/Imu per più anni? Unica sanzione

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Identiche violazioni Ici/Imu per più anni? Unica sanzione

Violazioni Ici/Imu identiche riferite ad annualità diverse? Va applicato il cumulo giuridico con irrogazione di un'unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo.

Lo ha puntualizzato la Corte di cassazione nell'ordinanza n. 22477 del 18 luglio 2022, accogliendo le ragioni di una società contribuente, oppostasi a sei avvisi di accertamento Ici/Imu relativi ad altrettante annualità, con i quali il Comune aveva assoggettato dei terreni all'imposta dovuta per aree fabbricabili.

La contribuente, tra i motivi di doglianza avanzati contro la decisione di merito confermativa degli avvisi, aveva lamentato la mancata rideterminazione della sanzione complessiva mediante applicazione del cumulo giuridico di cui all'art. 12, comma 5, del D. Lgs. n. 472/1997.

Motivo, questo, giudicato fondato dagli Ermellini: trovandosi in presenza di violazioni identiche riferite ad annualità diverse, doveva farsi applicazione, quanto alle relative sanzioni, al principio di recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità.

Mancati pagamenti Ici per più annualità: cumulo giuridico

E' stata richiamata, in particolare, la sentenza di Cassazione n. 11432/2022 ai sensi della quale: "In tema di ICI, in caso di più violazioni per omesso o insufficiente versamento che, in relazione ad uno stesso immobile, conseguono ad identici accertamenti per più annualità successive, deve trovare applicazione il regime della continuazione attenuata, di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, che consente di irrogare un'unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo".

Per effetto dell'art. 12, comma 5 citato, quindi, in ipotesi di violazioni riguardanti periodi di imposta diversi, l'Ufficio, in sede di notifica dell'atto di irrogazione, deve procedere alla ricostruzione di un'unica serie progressiva, che comprenda anche le violazioni precedentemente considerate e contestate, e deve tenere conto, nel determinare l'importo della sanzione, di quello già indicato nell'originario atto notificato.

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