Ici, esenzione ampia

Pubblicato il



L’esenzione Ici, prevista dall’art. 7, 1° comma, lett. i), del D.Lgs. 504/92, presuppone sia l’utilizzo dell’immobile da parte di uno dei soggetti individuati all’art. 87 Tuir, sia la destinazione dello stesso a delle attività identificate. Entrambe dette condizioni devono coesistere onde fruire dell’agevolazione. E’ quanto chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 9948/08 che, tra l’altro, estende l’esenzione citata anche al caso in cui la relazione tra l’immobile e il soggetto passivo del tributo sia di detenzione e non di possesso, in modo che anche il soggetto no profit ha diritto all’esenzione anche se non ha effettivamente utilizzato l’immobile, purché lo stesso sia rimasto nella sua disponibilità.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 36 – Ici, esenzione ampia – Paladino

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito