I riflessi delle operazioni straordinarie compiute nel 2009 nella prossima dichiarazione dei redditi

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Nel predisporre la prossima dichiarazione dei redditi (modello UNICO 2010), i contribuenti possono optare per il riallineamento delle differenze di valore emergenti da operazioni straordinarie, mediante l’applicazione dell’articolo 176, comma 2-ter del Tuir o mediante ricorso a quanto dettato dal Decreto “anticrisi” n. 185/2008, in tema di immobilizzazioni immateriali.

A seguito del citato provvedimento di legge, anche l’agenzia delle Entrate è intervenuta cercando di far chiarezza sulla procedura di riallineamento, attraverso due documenti di prassi:

- la circolare n. 57/E/2008, dedicata al riallineamento ordinario, che prevede che per riallineare i maggiori valori è necessario che la società li iscriva tra le immobilizzazioni;

- la circolare n. 28/E/2009, che disciplina, invece, il riallineamento speciale.

È possibile effettuare un'analisi di convenienza per individuare quale, tra le due forme di riallineamento, appaia più adeguata:

seguendo le indicazioni dell'articolo 176 del Tuir si potranno sfruttare i benefici fiscali di maggiori ammortamenti, dall'anno di esercizio dell'opzione del riallineamento (per esempio il 2009) e l'imposta sostitutiva, pari al 12% per importi riallineati inferiori ai 5 milioni, va versata in tre rate (pari al 30, 40 e 50% dell'importo dovuto, con applicazione di interessi annui del 2,5% sulla seconda e terza rata);

applicando, altrimenti, le norme introdotte dal decreto n. 185/08, ai benefici fiscali di maggiori ammortamenti, dall'anno di esercizio dell'opzione si aggiunge la possibilità di una riduzione significativa dei tempi di ammortamento fiscale (da 18 a 9 anni), a partire però dall'anno successivo a quello in cui si effettua l'opzione e l'imposta sostitutiva, pari al 16%, va versata in unica soluzione.

Con la divulgazione della circolare n. 28/2009, si è aperta la strada a due tipologie di riallineamento, ordinario e speciale, che possono anche intrecciarsi tra loro nell’ambito della stessa operazione straordinaria. A volte, infatti, si può assistere ad un riallineamento ordinario, che interessa le immobilizzazioni materiali e immateriali, con il versamento di un imposta sostitutiva che oscilla dal 12% al 16% da versare in tre rate annuali, e ad un riallineamento speciale per le sole immobilizzazioni immateriali, con imposta del 16% da versare in un’unica soluzione e con possibilità di dedurre una quota d’ammortamento pari ad un nono del maggiore costo del bene.

Con riferimento alle operazioni da porre in essere in vista della compilazione del modello di dichiarazione Unico 2010, si deve ricordare che, per le operazioni straordinarie compiute nel 2009, vi possono essere dei riflessi anche nei prossimi appuntamenti in agenda. Per esempio: per armonizzare i valori civili e fiscali, tramite imposta sostitutiva, relativamente alle operazioni straordinarie (fusione escissione) poste in essere nel 2009 si dovrà procedere – entro la scadenza del 16 giugno 2010 - con il versamento dell’imposta sostitutiva in unica soluzione (riallineamento speciale) oppure della prima rata del 30% dell’intero importo nel caso si sia scelto il riallineamento ordinario. Analogamente, entro la stessa data del 16 giugno, si dovrà procedere con il versamento della seconda rata pari al 40% dell’intera imposta, con riferimento alle operazioni di fusione/scissione eseguite nel corso del 2008, nel caso in cui si è scelto di procedere con il versamento dell’imposta sostitutiva da riallineamento ordinario già nell’anno d’imposta 2009.

Ulteriori chiarimenti rispetto a quelli già forniti nella circolare n. 28/E/2009, sono stati resi con il documento n. 33/E, in tema di riallineamento dei valori contabili e fiscali, riguardanti i soggetti che adottano i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio, in cui si specifica che l'opzione per l'imposta sostitutiva sulle differenze da principi contabili internazionali può essere esercitata anche con una dichiarazione integrativa da presentare entro il 30 settembre 2010. La circolare precisa, inoltre che i contribuenti possono correggere l’omessa compilazione del quadro RQ di Unico 2009 entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’esercizio successivo.

Se si sceglie l’opzione per il riallineamento, l’imposta sostitutiva versata il 16 giugno 2010 comporta che, a far data dal periodo d’imposta 2010, i beni vengano riallineati. Gli eventuali disallineamenti tra valori contabili e fiscali dovranno essere riportati nel quadro RV del modello Unico 2010, visto che da quest’anno risultano aboliti i quadri RR e RC relativi alle operazioni di fusione e scissione.

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