I requisiti d'asta vanno rispettati a pena di esclusione

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Il Consiglio di stato, con la sentenza n. 2478 del 27 aprile 2011, ha rigettato l'impugnazione presentata da una donna avverso il verbale di aggiudicazione emesso relativamente all'asta di un immobile di proprietà dell'Inail, nella parte in cui tale verbale aveva disposto l'esclusione della stessa dall'asta, senza apertura della busta contenente l'offerta economica, in considerazione della produzione di una fotocopia del documento di identità priva di sottoscrizione.

Il disciplinare di gara, nella specie, fissava il contenuto dei plichi “offerta segreta”, prevedendo “a pena di esclusione”, tra l'altro, “che le persone fisiche offerenti alleghino alla domanda di partecipazione all'asta la fotocopia di un valido documento di riconoscimento, sottoscritta in originale dall'offerente”.

Secondo i giudici amministrativi non vi erano dubbi che tale prescrizione fosse stata imposta a pena di esclusione. E l'adempimento imposto – si legge nel testo della decisione - non era né illogico né sproporzionato. Ne derivava che fosse doveroso procedere all'esclusione della concorrente la quale aveva esibito una fotocopia del documento di identità, priva di sottoscrizione in originale.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 26 – Senza firma salta l'asta immobiliare – Ferrara

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