I premi universitari post-master scontano la tassazione del 25%
Pubblicato il 17 settembre 2024
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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 184 del 16 settembre 2024, fa chiarezza sulla natura dei premi assegnati dalle università agli studenti meritevoli e sul trattamento fiscale ad essi riservati.
In sostanza, l’Amministrazione finanziaria ritiene che le elargizioni in denaro assegnate ai migliori studenti di master o corsi di formazione dalle università, dopo il conseguimento di un titolo di master di secondo livello, sono da considerare, ai fini Irpef, redditi diversi con ritenuta alla fonte del 25%.
NOTA BENE: Tali premi sono ritenuti redditi diversi e non redditi di lavoro dipendente, in quanto sono assegnati alla fine del percorso formativo e non sono assimilabili alle borse di studio concesse per la frequenza del master.
Regime fiscale dei premi di studio post-master, la posizione dell’istante
Nel caso sottoposto all’esame dell’Agenzia delle Entrate, una studentessa che ha partecipato ad un Master universitario di secondo livello presso l'Università ALFA per l'anno accademico 2021-2022, ha ricevuto un premio di studio assegnato agli studenti più meritevoli sulla base dei risultati ottenuti nelle prove intermedie e nella prova finale del corso. L'Università, tramite un avviso di selezione, aveva previsto che i premi fossero soggetti ad una ritenuta alla fonte del 25% in base all'articolo 30 del DPR n. 600/1973. Nel 2023, l'Istante è risultata aggiudicataria di uno di questi premi, erogato al netto della ritenuta e certificato dall'Università nella certificazione unica del 2024.
La studentessa, tuttavia, riteneva che le somme percepite non fossero soggette a tassazione, richiamando la risoluzione n. 280/E del 2009, in cui si affermava che gli incentivi economici erogati agli studenti eccellenti non fossero imponibili, in quanto non legati alla frequenza dei corsi ma finalizzati a promuovere l'eccellenza.
Secondo l'Istante, analogamente a quella fattispecie, anche il premio da lei percepito non doveva essere soggetto a tassazione IRPEF, poiché non finalizzato alla formazione, e riteneva quindi di poter recuperare la ritenuta applicata dall'Università e versata all'erario.
Redditi di lavoro dipendente e redditi diversi, le precisazioni delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate per rispondere al quesito ritiene opportuno riproporre la differenza tra i redditi assimilati a quello di lavoro dipendente e quelli riconducibili tra i redditi diversi.
Nella sua analisi, infatti, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che per determinare il corretto trattamento fiscale dei premi erogati agli studenti più meritevoli, è necessario verificare se tali premi possano essere assimilati al reddito di lavoro dipendente o se rientrino nella categoria dei redditi diversi, come previsto dall’articolo 6 del TUIR.
In merito all'ipotesi di assimilazione a reddito di lavoro dipendente, l'articolo 50, comma 1, lettera c) del TUIR stabilisce che rientrano in questa categoria le somme erogate per fini di studio o addestramento professionale, come borse di studio, assegni o premi, purché il beneficiario non sia legato da rapporti di lavoro con l'ente erogante. Tuttavia, perché i premi siano qualificabili come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, devono essere finalizzati a sostenere l'attività formativa, come chiarito dalla circolare n. 328/E/1997 e dalla risoluzione n. 280/E/2009.
D'altra parte, l'articolo 67, comma 1, lettera d) del TUIR prevede che rientrano tra i redditi diversi le vincite di lotterie, concorsi a premio, giochi e scommesse, nonché i premi attribuiti per meriti artistici, scientifici o sociali. Questi redditi, ai sensi dell'articolo 69, sono soggetti a tassazione sull'intero ammontare percepito, senza deduzioni.
In aggiunta, l'articolo 30 del DPR del 29 settembre 1973, n. 600, stabilisce che i premi derivanti da operazioni a premio, riconosciuti come rilevanti ai fini fiscali ai sensi dell'articolo 6 del TUIR, insieme alle vincite derivanti dalla sorte, giochi di abilità, concorsi a premio, scommesse e pronostici, sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa, tranne nei casi in cui specifiche normative prevedano già l’applicazione di altre ritenute.
Se il valore complessivo dei premi assegnati non supera un determinato limite (50.000 lire), non si applica la ritenuta; se invece il valore è superiore, viene interamente tassato. Tale regola non si applica ai premi che costituiscono reddito di lavoro dipendente.
Infine, il secondo comma dell’articolo 30 specifica che:
- le vincite da lotterie, tombole e simili beneficenze autorizzate sono soggette a un'aliquota del 10%;
- i premi da giochi e spettacoli che coinvolgono abilità o fortuna hanno un'aliquota del 20%;
- in ogni altro caso, si applica un'aliquota del 25%.
Considerando l’ampia portata del primo comma dell’articolo 30, che disciplina le ritenute sui premi (ad eccezione di quelli legati a titoli), i premi in questione devono essere assoggettati alla ritenuta del 25%, come stabilito dal secondo comma per i casi residuali.
Premio universitario come reddito diverso con a ritenuta alla fonte del 25%
L'Agenzia delle Entrate conclude, nella risposta ad interpello n. 184/2024, che il premio ricevuto non può essere considerato reddito assimilato a quello di lavoro dipendente poiché non è finalizzato a sostenere lo studente durante il percorso formativo. Esso viene attribuito solo dopo il conseguimento del master, per premiare e valorizzare gli studenti più meritevoli sulla base dei risultati ottenuti. Di conseguenza, tali premi rientrano nella categoria dei redditi diversi, come previsto dall'articolo 67, comma 1, lettera d) del TUIR, in quanto riconosciuti per "particolari meriti artistici, scientifici o sociali."
Questa tassazione può risultare più onerosa per chi ha redditi inferiori ai 28.000 euro, che con le normali aliquote pagherebbe il 23% con la possibilità di usufruire delle detrazioni da lavoro. Al contrario, è vantaggiosa per chi ha redditi più elevati, poiché evita l'applicazione di un'aliquota IRPEF del 35% o superiore.
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