I numeri del Decreto Flussi 2014

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Al Decreto Flussi 2014 dell’11 dicembre 2014, il Ministero del Lavoro e quello dell’Interno hanno fatto seguire la circolare esplicativa del 22 dicembre 2014 con cui viene chiarito che per quest’anno sono ammessi in Italia 17.850 cittadini stranieri non comunitari, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, compresa la quota di 2.000 unità già prevista, a titolo di anticipazione, per l'ingresso di cittadini dei Paesi non comunitari partecipanti all'Esposizione Universale di Milano 2015.

La suddetta quota è così ripartita:

- 1.000 cittadini stranieri residenti all'estero che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d'origine;

- 2.400 cittadini stranieri per lavoro autonomo;

- 100 cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomi, per lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.

E’, inoltre, autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:

- 4.050 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;

- 6.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;

- 1.000 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.

E’, altresì, autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:

- 1.050 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;

- 250 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.

Le quote per lavoro subordinato saranno assegnate alle DTL sulla base delle effettive domande pervenute agli Sportelli Unici per l’Immigrazione.

Si ricorda che per il momento è possibile precompilare i moduli di domanda mentre, sarà possibile trasmettere la domanda dalle ore 9.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Decreto nella G.U. e fino al termine di otto mesi dalla data di pubblicazione.
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