I nomi geografici non più utilizzati possono continuare a costituire indicazione di provenienza geografica
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 14 settembre 2013
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Con sentenza n. 21023 del 13 settembre 2013, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso presentato dal produttore di birra ceco "Budvar" contro la decisione con cui i giudici di merito, accogliendo le richieste dell'americano Anheuser-Busch produttore della birra "Budweiser", avevano dichiarato che la parola Budweiser non avesse nulla a che fare con la denominazione protetta Budejovice, che corrisponde al nome attuale di una città ceca, in quanto, pur se ricavato dalla denominazione tedesca dell'antica città di Budweis non corrispondeva più a nessuna località.
Secondo la Suprema corte, tuttavia, tale motivazione non poteva considerarsi corretta in quanto basata sulla considerazione che i nomi geografici usati in passato e non più attuali non possono continuare a costituire indicazione di provenienza geografica.
Invero – precisa la Cassazione – nessuna norma prevede che le denominazioni geografiche ovvero i nomi geografici siano solo quelli attualmente previsti secondo la legislazione e le disposizioni amministrative vigenti.
Ne discende che la denominazione geografica continua a rivestire piena validità ed efficacia, quando la sua notorietà perdura ancorché essa non sia più ufficialmente usata.
- Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 27 - Il brand vive sul vecchio nome – Maciocchi
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