I legali degli enti pubblici non possono essere subordinati ai dirigenti

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Il Tar Lazio – sez. Roma, con sentenza n. 35 del 5 gennaio 2010, ha ricordato come la legge professionale forense non imponga al datore di lavoro pubblico di adottare una organizzazione degli uffici tale da individuare nell'ufficio legale una struttura necessariamente apicale, “ma solo che questa sia del tutto autonoma dalle strutture amministrative”. In particolare, il rispetto del principio della non assegnabilità di compiti meramente amministrativi o contrari alle regole deontologiche della professione, può essere assicurato solo escludendo realmente ogni inserimento diretto nella struttura gerarchica dell'ente.

E', pertanto, da considerare illegittimo l'atto con cui l'Amministrazione prevede di subordinare gerarchicamente l'ufficio legale ad un dirigente di una unità operativa, “dato che la peculiarità dell'attività forense, per cui l'avvocato è libero di esercitare la difesa del proprio patrocinato, mal si presta ad essere inquadrata in una struttura di tipo gerarchico che non assicura, oltre alla libertà dell'esercizio dell'attività di difesa - propria della figura professionale - anche l'autonomia del professionista nella trattazione degli affari giuridico-legali”.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi – La Legge & la Giustizia, p. 37 – Avvocati non sottoposti a dirigenti di unità operative – De Nardi

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