I giudici possono usare il fatto notorio per determinare il danno da inadempimento contrattuale

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Con la sentenza n. 18748 del 19/8/2010 la Corte di cassazione si è occupata della richiesta di risoluzione, e relativo risarcimento, del contratto di appalto stipulato per la realizzazione di due palazzine, contratto sospeso per mancato versamento degli acconti previsti.

I giudici di legittimità hanno confermato i motivi dedotti dalla Corte d'appello basata sul fatto notorio ritenendo che, nel contesto di specie, il cui oggetto riguarda il danno per mancata costruzione di due palazzine, per l'ubicazione delle stesse non necessitava avere "particolari cognizioni tecniche o approfondite conoscenze del locale mercato delle locazioni immobiliari". Pertanto risulta esatta l'affermazione secondo cui secondo cui gli alloggi compresi nelle palazzine, ove consegnati per tempo, sarebbero stati agevolmente e prontamente locati, solo che i proprietari fossero stati a tanto disposti.

E' quindi esatto individuare il danno da lucro cessante, determinato con riferimento ai virtuali corrispettivi ad "equo canone" ricavabili dalle locazioni degli immobili.
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