I conferimenti nelle Spa eliminano le perizie
Pubblicato il 17 settembre 2008
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Il Dlgs 142/08, pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” n. 216 del 15 settembre 2008 ed in vigore dal prossimo 30 settembre, apporta significative modifiche in merito ai conferimenti diversi dal denaro nel capitale sociale di Spa in sede di costituzione e di aumento del capitale sociale. Le novità introdotte toccano l'ambito delle azioni proprie (il tetto del 10% rispetto al capitale sociale è stabilito solo per le società quotate) e della concessione di assistenza finanziaria (l’operazione deve essere autorizzata dall’assemblea straordinaria a cui viene sottoposta una relazione redatta dagli amministratori che illustri e giustifichi l’operazione sotto il profilo giuridico-economico). Inoltre, in merito ai conferimenti in natura si chiarisce che nei conferimenti di valori mobiliari ovvero di strumenti del mercato monetario non è richiesta la relazione giurata dell’esperto se il valore ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo è pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento. Non è richiesta la predetta relazione anche nel caso il valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, ai beni in natura o crediti conferiti diversi da quelli citati corrisponda:
- al valore equo ricavato da un bilancio approvato da non oltre un anno, purché sottoposto a revisione legale e a condizione che la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento;
- al valore equo risultante dalla valutazione, precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, effettuata da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento e dalla società e dotato di adeguata e comprovata professionalità.
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