I chiarimenti INPS sui flussi per lavoro non stagionali 2014
Autore: Redazione eDotto
Pubblicato il 20 gennaio 2015
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Con messaggio n. 380 del 16 gennaio 2015, l’INPS ha fornito chiarimenti in merito al DPCM 11 dicembre 2014, concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l'anno 2014.
Dopo aver ricordato le modalità di ripartizione della quota complessiva di 17.850 unità, l’Istituto ha evidenziato che nell’ambito della stessa sono ricomprese le 2.000 unità previste per l’ingresso di cittadini dei Paesi non comunitari partecipanti all’Esposizione Universale di Milano 2015.
Modalità di presentazione delle istanze
Le domande, ricorda l’INPS, possono essere presentate esclusivamente per via telematica (tramite il sito internet sito https://nullaostalavoro.interno.it) dalle ore 9.00 del 30 dicembre 2014 e fino al termine di otto mesi dalla data di pubblicazione del Decreto sulla Gazzetta Ufficiale (29.12.2014).Il sistema di gestione dei procedimenti - rispettando l’ordine cronologico di presentazione - consente di ordinare le domande in base alla data di inizio dell’attività lavorativa, per rendere ancora più razionale la trattazione delle domande stesse e per evitare che la trattazione tardiva possa determinare la cessazione dell’interesse da parte del richiedente.
Ingresso per startup innovative
Nel messaggio, particolare attenzione è stata, infine, posta all'ingresso per le startup innovative.Lo straniero che intende chiedere la conversione del permesso di soggiorno ai fini della costituzione di una startup innovativa, dovrà richiedere al Comitato tecnico Italia Startup Visa il nulla osta secondo le modalità delle linee guida predisposte dal Ministero dello Sviluppo Economico d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri (allegate alla circolare congiunta del 22 dicembre 2014 del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e del Ministero dell’Interno).
Contestualmente dovrà esibire allo Sportello Unico per l'Immigrazione la certificazione di nulla osta rilasciata dal predetto Comitato, il quale, nel caso di conversione, non dovrà richiedere alla Questura il nulla osta provvisorio in quanto gli accertamenti di competenza verranno effettuati dall'Ufficio Immigrazione nel corso dell'istruttoria preliminare all'emissione del corrispondente permesso di soggiorno.
Questa certificazione sostituirà la certificazione della Camera di Commercio di cui all' art. 39, comma 3, D.Lgs. n. 286/1998.
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