I chiarimenti del Fisco sull’applicabilità della ritenuta del 20% ai pignoramenti presso terzi

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L’articolo 15 del Dl 78/2008 (convertito in legge n. 102/2009) è l’oggetto dei chiarimenti offerti dall’agenzia delle Entrate con la circolare n. 8 del 2 marzo 2011. La norma richiamata prevede che le disposizioni in materia di ritenute alla fonte si debbano considerare applicabili anche nel caso in cui il pagamento sia eseguito mediante pignoramento anche presso terzi in base ad ordinanza di assegnazione, se il credito si riferisce a somme per le quali deve essere operata una ritenuta alla fonte. In quest’ultima ipotesi, in caso di pagamento eseguito mediante pignoramento presso terzi, questi ultimi, se rivestono la qualifica di sostituti d'imposta ai sensi dell'articolo 23 e seguenti del Dpr n. 600/1973, devono operare, all'atto del pagamento delle somme, la ritenuta d’acconto nella misura del 20%, secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’agenzia delle Entrate.

Il direttore dell’Agenzia ha provveduto in data 3 marzo 2010 a rilasciare il provvedimento con cui dare attuazione alla disposizione sopra riportata e con il quale vengono stabilite le modalità di effettuazione della ritenuta alla fonte e gli adempimenti da assolvere a cura dei soggetti interessati. La circolare in oggetto si è resa necessaria per risolvere alcune questioni interpretative.

Il caso classico richiamato dall’Agenzia è quello di un professionista che vanta un credito nei confronti di un cliente privato, che detiene un conto corrente presso un istituto di credito (terzo erogatore). Se per esigere il pagamento del debito il professionista ricorre al giudice e ottiene la condanna del debitore, con eventuale pignoramento delle somme presenti sul suo c/c, l’istituto di credito è tenuto, nel pagare le somme indicate dal giudice, ad operare la trattenuta sugli importi assegnati al creditore: a operare cioé una ritenuta del 20% a titolo di acconto. L’obbligo decade se il debitore non è una persona fisica (società) oppure se si stratta di somme non rientranti del campo di applicazione del prelievo (ad esempio, gli assegni versati periodicamente per il mantenimento del coniuge). Il diritto di famiglia, infatti, prevede per queste somme una forma di tutela più immediata ed efficace rispetto a quella prevista per il recupero e l’attuazione dei crediti, in virtù della speciale delicatezza degli interessi giuridici coinvolti. Lo stesso discorso vale nei casi di credito per canoni di locazione.

Dunque, per essere assoggettate alla ritenuta del 20%, le somme originariamente dovute dal privato, che per sua natura non riveste la qualifica di sostituto d’imposta, devono avere natura reddituale. A tal fine, la circolare individua tre condizioni affinché si possa dar luogo all’assoggettamento delle somme corrisposte dal terzo erogatore alla ritenuta alla fonte, in caso di somme liquidate con il pignoramento presso terzi. In primo luogo, è necessario che le somme oggetto di pignoramento siano assoggettate a ritenuta alla fonte; il creditore pignoratizio deve essere un soggetto Irpef, mentre il terzo erogatore deve possedere la qualifica di sostituto d'imposta, cioè deve essere un soggetto che per legge è obbligato a pagare le imposte in luogo di altri.

Spetta solo al creditore dimostrare eventualmente che le somme incassate non rientrano tra quelle per le quali è prevista la ritenuta del 20%. Il terzo erogatore, infatti, non deve eseguire alcuna verifica per accertare se le somme da pagare al terzo debitore siano o meno soggette all'obbligo della ritenuta ed in quale ammontare. In assenza di contrarie istruzioni al riguardo, infatti, il terzo erogatore deve procedere ad applicare le ritenuta alla fonte, nella misura del 20%. Tale percentuale fissa è stata decisa per evitare che il terzo erogatore sia costretto ad indagare e vedere in che misura effettuare la ritenuta tra quelle contemplate nel nostro ordinamento.

 La circolare n. 8/E/2011 analizza dettagliatamente anche gli adempimenti a carico dei tre soggetti coinvolti: terzo erogatore, creditore pignoratizio e debitore.

I maggiori obblighi ricadono sul terzo erogatore. Quest’ultimo deve versare la ritenuta entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata applicata, usando il codice tributo 1049 (risoluzione 18/2010). Inoltre, deve comunicare al debitore le somme versate al creditore pignoratizio in tempo utile affinché il debitore possa riportare i dati nella propria dichiarazione di sostituto d’imposta. Il creditore pignoratizio, a sua volta, dovrà dichiarare sempre le somme percepite e le ritenute subite scomputandole dalle imposte dovute o chiedendone il rimborso. Infine, il debitore è tenuto ad indicare nel modello 770 i dati del creditore pignoratizio e la natura delle somme pignorate oggetto del debito.
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