Festività di novembre in busta paga sotto la lente dei Consulenti del lavoro

Pubblicato il



Festività di novembre in busta paga sotto la lente dei Consulenti del lavoro

Il lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro nelle giornate festive, ma cosa succede se il dipendente effettua ugualmente la prestazione lavorativa?

Sull’argomento è intervenuta la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro con l’approfondimento del 2 novembre 2023, dal titolo “Lavoro e festività: come regolamentare il trattamento economico”.

Il documento fornisce chiarimenti in merito alla corretta gestione delle festività in busta paga e del relativo trattamento economico da corrispondere al lavoratore, soffermandosi sulla festività del 1° novembre.

Festività ed ex festività, quali differenze?

La legge del 5 marzo 1977, n. 54, ha previsto la soppressione di alcune festività, tra cui il 19 marzo (San Giuseppe), il giorno dell’Ascensione, il giorno del Corpus Domini, il 29 giugno (S.S. Pietro e Paolo) con l’esclusione del Comune di Roma, il 4 novembre (festa dell’unità nazionale), quest’ultima festività è stata spostata alla domenica successiva.

Tali festività, comunamente denominate “ex festività”, sono generalmente compensate, da parte dei contratti collettivi, con il godimento di tutte o una parte delle festività soppresse mediante la concessione di permessi individuali (spesso pari a 32 ore di permessi individuali).

NOTA BENE: Per quanto riguarda la festività nazionale del 4 novembre, il trattamento economico è analogo a quello previsto in caso di festività coincidente con la domenica.

Attualmente, le giornate festive riconosciute sono le seguenti:

  • 1° gennaio (Capodanno);
  • 6 gennaio (Epifania);
  • lunedì dopo Pasqua (Pasquetta);
  • 25 aprile (Festa della Liberazione);
  • 1° maggio (Festa dei lavoratori);
  • 2° giugno (Festa della Repubblica);
  • 15 agosto (Assunzione della B.V. Maria);
  • 1° novembre (Ognissanti);
  • 8 dicembre (festa dell’Immacolata Concezione);
  • 25 dicembre (Natale);
  • 26 dicembre (Santo Stefano).

A queste festività, si aggiunge la ricorrenza del Santo Patrono che varia a seconda della sede di impiego del lavoratore.

Festività del 1° novembre

Il 1° novembre il lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro in quanto la giornata è considerata festiva.

Laddove l’attività lavorativa sia svolta ugualmente, il datore di lavoro deve riconoscere il trattamento economico analogo a quello previsto nei casi di festività coincidente con la domenica.

Retribuzione nel “sistema di paga oraria”

Nelle giornate festive il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore la retribuzione di fatto sulla base delle ore lavorative programmate anche laddove lo stesso non effettui la propria prestazione lavorativa.

Nello specifico, i datori di lavoro privati sono obbligati a corrispondere ai lavoratori dipendenti - retribuiti in relazione alle ore di lavoro svolte - il seguente trattamento economico:

  • in assenza di prestazione lavorativa, deve essere corrisposta la normale retribuzione di fatto giornaliera ovvero laddove la festività sia cadente nel giorno di riposo prefissato la retribuzione sarà ragguagliata a quella corrispondente ad 1/6 dell’orario settimanale contrattuale o, in mancanza, a quello di legge;
  • in presenza di prestazione lavorativa, oltre alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, deve essere corrisposta la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo.

Il trattamento deve essere ugualmente corrisposto per intero al lavoratore anche nei casi di:

  • riduzione dell’orario giornaliero o settimanale di lavoro;
  • sospensione del lavoro a qualunque causa dovuta, indipendentemente dalla volontà del lavoratore. Nel caso in cui la sospensione sia in atto da oltre 2 settimane, il trattamento economico spetta per le festività nazionali e non per quelle infrasettimanali;
  • sospensione del lavoro dovuta a riposo compensativo di lavoro domenicale;
  • sospensione del lavoro dovuta a coincidenza della festività con la domenica o altro giorno festivo, ivi inclusa la celebrazione del Santo Patrono.

ATTENZIONE: Per retribuzione globale di fatto giornaliera si intende la normale intera retribuzione giornaliera, incluso ogni elemento accessorio di essa, ovverosia quella che è corrisposta di fatto al lavoratore, anche se essa sia, per motivi di merito o per altri motivi, superiore a quella minima stabilita dai contratti collettivi di categoria.

Retribuzione nel “sistema di paga mensilizzata”

Per i lavoratori retribuiti in maniera fissa, i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere il seguente trattamento economico:

  • in assenza di prestazione di lavoro, i lavoratori retribuiti non hanno diritto a retribuzione alcuna, in quanto, dato il loro sistema di remunerazione (a settimana, a quindicina, a mese, ecc.), questa già comprende lo stipendio o il salario per i giorni festivi inclusi nel periodo;
  • in presenza di prestazione di lavoro, è dovuta la maggiorazione sulla retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate.

Nel caso in cui la festività cada di domenica:

  • in assenza di prestazione di lavoro, spetta un importo pari ad una quota giornaliera della retribuzione di fatto. L’importo della quota sarà determinato sulla base di 1/26 della retribuzione mensile fissa, o comunque in base al coefficiente previsto dalla contrattazione collettiva;
  • in presenza di prestazione di lavoro, spetta, oltre al trattamento di cui sopra, il compenso previsto dai contratti di lavoro per tali prestazioni.
A titolo esemplificativo, si evidenzia che trattamento è corrisposto anche ai soggetti che, nei casi consentiti dalla legge, lavorano normalmente di domenica e godono del prescritto riposo compensativo, fermo restando che non è dovuto alcun compenso in caso di coincidenza della festività con il giorno di riposo compensativo.

Ma qual è la corretta gestione della busta paga nelle ipotesi in cui l’orario settimanale è distribuito su 5 giorni e la festività coincide con il sabato, o con l’equivalente giornata di riposo?

Sulla questione, in assenza di norma collettiva regolatrice, la giurisprudenza maggioritaria si è orientata per l’esclusione di qualsiasi compenso aggiuntivo in quanto il trattamento economico per la festività si intende compreso nella retribuzione mensile.

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito