Horizon 2020: Bando R&S

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Procedure e moduli sull'attuazione dell'intervento

E' stata pubblicata dal MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) la circolare del9 aprile 2015, n. 27421, che dà le indicazioni sulle modalità di presentazione delle richieste per l'erogazione delle agevolazioni e sulle modalità di attuazione dell'intervento previsto dal Fondo per la crescita sostenibile negli ambiti tecnologici del Programma “Horizon 2020”.

Con la circolare vengono inoltre forniti gli schemi (allegati) che i beneficiari devono utilizzare nella presentazione delle diverse istanze.

Il Programma Horizon 2020, è il nuovo programma del sistema di finanziamento integrato destinato alle attività di ricerca della Commissione europea. Il programma è attivo dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2020, e supporterà l'UE nelle sfide globali fornendo a ricercatori ed innovatori gli strumenti necessari alla realizzazione dei propri progetti e delle proprie idee.

GLI INTERVENTI NORMATIVI


Il decreto MISE del 20 giugno 2013 (G.U. del 28 settembre 2013, n. 228) attua il primo intervento del nuovo Fondo per la crescita sostenibile volto al sostegno delle attività di ricerca e sviluppo delle imprese, e definisce le procedure per l'accesso alle agevolazioni.

Le successive disposizioni attuative dell'intervento sono state definite con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del 25 luglio 2014. Le indicazioni hanno riguardato:
  • le modalità di presentazione delle domande per le agevolazioni;
  • le condizioni e i punteggi per la valutazione delle domande;
  • i costi ammissibili;
  • le modalità di presentazione delle domande di erogazione;
  • i criteri per lo svolgimento delle verifiche, dei controlli e delle ispezioni.
Con decreto MISE del 4 dicembre 2014 (G.U. del 20 gennaio 2015, n. 15) è stato adeguato il decreto 20 giugno 2013 alle nuove disposizioni contenute nel regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, che ha sostituito il regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008, in conformità al quale l’intervento era stato definito.

Il citato decreto del 4 dicembre 2014, in particolare, adegua il decreto 20 giugno 2013, alle norme in materia di aiuti di Stato a favore dei progetti di ricerca e sviluppo contenute nel nuovo regolamento n. 651/2014.


La modifica più rilevante riguarda la definizione di avvio del progetto di ricerca e sviluppo: il progetto si intende avviato alla data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento.

IL DECRETO 20 GIUGNO 2013

Il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 20 giugno 2013, come detto, attua il primo intervento del nuovo Fondo per la crescita sostenibile per il sostegno delle attività di ricerca e sviluppo delle imprese.

Risorse disponibili
  • Le risorse finanziarie disponibili ammontano a 300 milioni di euro e il 60% è riservato ai progetti di ricerca e sviluppo proposti dalle piccole e medie imprese PMI.
Beneficiari

Beneficiano delle agevolazioni previste dal decreto:
  • le imprese (in particolare PMI) che esercitano un'attività industriale o un'attività di trasporto per terra, o per acqua o per aria;
  • le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
  • le imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
  • i centri di ricerca con personalità giuridica;
  • gli organismi di ricerca (solo in caso di progetti congiunti).
Osserva Tali soggetti, fino ad un massimo di 3, possono presentare progetti congiunti ricorrendo al contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, come il consorzio e l’accordo di partenariato.

Progetti ammissibili


I progetti devono prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali elencate nel Programma UE Horizon 2020.

L'ammontare complessivo delle spese ammissibili deve essere compreso tra 800 mila euro e tre milioni di euro.

I finanziamenti agevolati possono essere concessi fino al:
  • 70% per le piccole imprese;
  • 60% per le medie imprese;
  • 50% per le grandi imprese.
Solo gli Organismi di ricerca possono richiedere l’agevolazione nella forma del contributo diretto alla spesa per una percentuale nominale delle spese ammissibili complessive pari al 25%.

I beneficiari devono superare una soglia di ammissibilità basata sulla loro capacità di rimborsare il finanziamento agevolato.
Nota bene - Il bando prevede una procedura valutativa a “sportello”, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, chiusasi il 28 ottobre 2014. Con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del 30 ottobre 2014 è stata definita la graduatoria per l’ammissione all’istruttoria delle domande presentate.
Il soggetto gestore

Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l’istruttoria delle domande, l’erogazione delle agevolazioni, l’esecuzione di monitoraggi, di ispezioni e controlli, sono affidati a una società (gestore), con requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, scelta sulla base di un’apposita gara.


Il ministero dello Sviluppo Economico ha selezionato il soggetto gestore dell'intervento stipulando una convenzione con la Banca del Mezzogiorno-Medio Credito Centrale S.p.a., in qualità di mandatario del raggruppamento temporaneo di operatori economici, costituitosi con atto del 23 ottobre 2014, per lo svolgimento dei servizi connessi alla gestione degli interventi agevolativi del Fondo per i progetti di ricerca.

Al soggetto gestore viene anche affidata la gestione del fondo diretto a garantire l’erogazione a titolo di anticipazione della prima quota delle agevolazioni.

Nota bene - Il fondo permette alle piccole e medie imprese di richiedere l’anticipazione della prima quota delle agevolazioni senza presentare la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa, ma contribuendo alle dotazione finanziaria del fondo stesso con una quota da detrarre dall’anticipazione richiesta.
La circolare. Bando R&S

La circolare del MISE del 9 aprile 2015 fornisce, dunque, i chiarimenti su alcuni aspetti da seguire nell'iter agevolativo.


Comunicazione della data di avvio

I beneficiari dell'incentivo (beneficiario, o capofila per i progetti congiunti) devono comunicare al gestore l’avvio del progetto, pena la revoca delle agevolazioni, non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione.

La comunicazione va effettuata sotto forma di specifica dichiarazione (resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), e deve essere inviata entro 30 giorni dall’avvio.
Nota bene - Il progetto può essere avviato solo successivamente alla presentazione della domanda.

Per data di avvio del progetto si deve intendere alternativamente, a seconda di quale si verifichi prima:
  • la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento;
  • la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di altro impegno che renda irreversibile l'investimento;
  • la data di inizio dell’attività del personale interno.
Il mancato rispetto di tali disposizioni è causa di revoca delle agevolazioni.

Le verifiche (intermedie e finali)

Sono previste verifiche intermedie e verifiche finali.

Le verifiche intermedie sono effettuate dal gestore, in loco. Sono di natura tecnica e sullo stato di attuazione del progetto di ricerca e sviluppo. Nello specifico vengono valutati, rispetto agli obiettivi realizzativi, individuati nel piano di sviluppo, lo stato di svolgimento del progetto, le eventuali criticità tecniche, e le modifiche apportate rispetto quelle previste o che sarebbe utile apportare (1).

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(1) Il gestore effettua la verifica a metà del periodo di realizzazione previsto, calcolato a partire dalla data di avvio comunicata, indipendentemente dalla presentazione di stati di avanzamento lavori.

Relazione di supporto
  • Il beneficiario, può preparare, prima della verifica, una relazione sullo stato di attuazione del progetto, presentata attraverso la procedura di compilazione guidata disponibile nel sito internet del gestore (2).
Relativamente alle verifiche finali, il beneficiario deve mantenere presso la propria sede, in originale, la documentazione giustificativa delle spese rendicontate.

Oltre alla documentazione prodotta negli stati di avanzamento lavori (SAL) intermedi, il beneficiario deve rendere disponibile la documentazione relativa al:
  • personale (libro unico del lavoro, buste paga, registro presenze aziendale, documentazione attestante il pagamento di ritenute e oneri fiscali/previdenziali);
  • attrezzature (registro beni ammortizzabili o, in alternativa, libro degli inventari o libro giornale riportanti le opportune annotazioni);
  • risultanze contabili di tutte le spese sostenute (libro IVA, libro giornale);
  • ulteriore documentazione (anche tecnica), se necessaria ad effettuare opportuni approfondimenti.
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(2) La relazione deve contenere i dati e le informazioni, riportati nello schema di cui all’allegato n. 1 alla circolare del 9 aprile 2015.

Erogazione delle agevolazioni

Le agevolazioni sono erogate dal gestore al massimo in cinque soluzioni, più l'ultima a saldo, in relazione agli stati di avanzamento del progetto.


Tranne che per la prima erogazione e per l'ultimo stato di avanzamento, gli stati di avanzamento devono essere relativi a un periodo pari a un semestre o a un multiplo di semestre, a partire dalla data del decreto di concessione, o a partire dalla data di effettivo avvio delle attività.

La prima erogazione è disposta per stato di avanzamento o a titolo di anticipazione.

L’erogazione per stato di avanzamento deve essere presentata, pena la revoca delle agevolazioni, entro 18 mesi dalla data del decreto di concessione, e può riguardare il periodo che va dall’avvio del progetto fino alla data del decreto di concessione, indipendentemente dalla cadenza semestrale.

L’erogazione a titolo di anticipazione è prevista solo per le imprese di piccole e medie dimensioni, con esclusione degli Organismi di ricerca, nel limite massimo del 25% del totale delle agevolazioni concesse.
Alternativamente, l’erogazione a titolo di anticipazione può essere disposta con la presentazione, assieme alla richiesta di anticipazione, di un’apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

La fideussione bancaria

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa (3) deve essere irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, a favore del ministero dello Sviluppo Economico, di importo pari alla somma da erogare (25% dell’agevolazione complessiva) (4).


La durata della fideiussione o della polizza deve essere fino allo scadere del dodicesimo mese successivo al termine di ultimazione del progetto agevolato, eventualmente prorogato per non più di 12 mesi, ed ha effetto fino alla data in cui il gestore, ricevuta la richiesta di svincolo, unitamente alla documentazione di spesa, certifichi con esito positivo la compiuta realizzazione dello stato di avanzamento corrispondente all'importo delle erogazioni percepite a titolo di anticipazione e l'assenza di cause e/o atti idonei a determinare l'assunzione di un provvedimento di revoca.


Il beneficiario può presentare la richiesta di svincolo della fideiussione o della polizza assieme ad una delle richieste di erogazione per stato di avanzamento, solo se vengono rendicontati costi almeno pari a quelli corrispondenti all’importo delle erogazioni percepite come anticipazione.

Osserva - La richiesta di erogazione per anticipazione non è considerata utile ai fini del rispetto del predetto termine ultimo di 18 mesi dalla data del decreto di concessione previsto per la presentazione della prima richiesta di erogazione per stato di avanzamento.

La richiesta di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento può riguardare un periodo temporale diverso da un semestre e deve essere presentata entro 3 mesi dalla data di ultimazione del progetto (pena la revoca delle agevolazioni).


Nel periodo di realizzazione del progetto, l’ammontare complessivo delle erogazioni non può superare il 90% delle agevolazioni concesse. Il restante 10%, da sottrarre all’ultimo stato di avanzamento o a quello immediatamente precedente, viene erogato a saldo, a seguito degli accertamenti previsti dall’art. 14 del decreto 20 giugno 2013 (5).

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(3) La fideiussione o la polizza deve essere sottoscritta con firma autenticata e completa di attestazione dei poteri di firma del sottoscrittore, pena il non accoglimento della stessa.

(4) Le informazioni da riportare sono contenute nello schema di cui all’allegato n. 3 della circolare del 9 aprile 2015.

(5) L’erogazione delle agevolazioni è subordinata alla verifica della regolarità contributiva, tramite l’acquisizione d’ufficio, del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Presentazione delle richieste di erogazione

Le richieste di erogazione delle agevolazioni e la relativa documentazione devono essere redatte e presentate esclusivamente in via telematica, con la procedura di compilazione guidata predisposta dal gestore.


La documentazione (6) da presentare è articolata in relazione alla tipologia di erogazione richiesta.

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa, da allegare all'eventuale domanda di erogazione per anticipazione, deve invece essere trasmessa in originale all’indirizzo comunicato dal gestore.

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(6) Per le richieste di erogazione e per le informazioni da riportare nelle stesse si dovranno utilizzare gli schemi previsti dagli allegati alla circolare del 9 aprile 2015 e pubblicati sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico.

Erogazione per anticipazione con presentazione di fideiussione o polizza assicurativa

Documentazione
  • domanda di erogazione (7);
  • fideiussione bancaria o polizza assicurativa;
  • dichiarazioni (del rappresentante o procuratore speciale) per la verifica antimafia in caso di variazione dei soggetti sottoposti a tale verifica.
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(7) Nel caso di progetti congiunti le dichiarazioni dei singoli soggetti coproponenti vengono inviate congiuntamente dal soggetto capofila.

Erogazione per anticipazione a fronte della garanzia del fondo

Documentazione
  • dichiarazione sostitutiva d'atto notorio relativa all'erogazione delle anticipazioni;
  • dichiarazioni (del rappresentante o procuratore speciale) per la verifica antimafia in caso di variazione dei soggetti sottoposti a tale verifica.
Erogazione per stato di avanzamento lavori

Documentazione
  • domanda di erogazione;
  • per i progetti congiunti, dichiarazione sostitutiva d'atto notorio di ciascuno dei soggetti co-proponenti (escluso il capofila), concernente i requisiti soggettivi per l’erogazione delle agevolazioni previsti dal decreto 20 giugno 2013;
  • dichiarazioni (del rappresentante o procuratore speciale) per la verifica antimafia in caso di variazione dei soggetti sottoposti a tale verifica;
  • rapporto tecnico sulle attività svolte nel periodo di riferimento, sottoscritto dal responsabile tecnico del progetto;
  • quadro dei costi sostenuti nel periodo di riferimento, suddiviso per voci di spesa e per tipologia di attività svolta, comprensivo delle tabelle di dettaglio dei costi;
  • schede di registrazione delle ore prestate dal personale per le attività di ricerca e sviluppo firmate dai singoli lavoratori e siglate dal direttore amministrativo o dal responsabile del personale;
  • dichiarazione sostitutiva d'atto notorio concernente i dati contabili utili per la verifica delle spese generali, qualora imputate con il calcolo pro-rata;
  • documentazione di spesa relativa al periodo temporale per il quale è richiesta l’erogazione e dei relativi documenti attestanti il pagamento.
Per l'erogazione dell'ultimo stato di avanzamento, oltre alla documentazione prevista per l'erogazione per stato di avanzamento lavori, deve essere presentata anche la relazione tecnica finale sul progetto di ricerca e sviluppo realizzato, contenente anche il quadro riassuntivo delle spese complessivamente sostenute.

Osserva - Gli organismi di ricerca, assieme alla richiesta della prima erogazione delle agevolazioni, devono produrre la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Dichiarazione organismi di ricerca), relativa al possesso dei requisiti previsti dal regolamento UE 651/201 per gli organismi di ricerca e diffusione della conoscenza.
Costi ammissibili e modalità di pagamento

Relativamente ai costi ammissibili si chiarisce che:
  • i costi per attività di sviluppo sperimentale (SS) e quelli per attività di ricerca industriale (RI) devono essere rilevati separatamente;
  • il prototipo o il prodotto/processo pilota realizzato nell’ambito delle attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, può essere utilizzato per scopi commerciali solo qualora sia necessariamente il prodotto commerciale finale, e il costo di fabbricazione troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida (8).
  • nell’ambito dei servizi di consulenza, non sono ammissibili le prestazioni fornite dall'Amministratore unico o dal socio accomandatario di società in accomandita semplice. Una eventuale prestazione deve comunque essere esaminata e accettata dal gestore;
  • gli strumenti e le attrezzature, con una un'elevata deperibilità, possono essere interamente rendicontati, previa attestazione del responsabile tecnico del progetto e positiva valutazione del gestore.
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(8) In ogni caso, gli eventuali ricavi univocamente riconducibili all’utilizzo del prototipo o del prodotto/processo pilota nel corso di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo, come ad esempio quelli derivanti dalla vendita dei risultati dei test di convalida e delle prove, sono dedotti dai costi ammissibili.

I pagamenti

I pagamenti dei titoli di spesa e del personale non possono essere effettuati per contanti o attraverso assegni bancari o circolari.

Il pagamento può essere effettuato con SEPA Credit Transfer (art. 5 comma 3 decreto 25 luglio 2014) e anche con le ricevute bancarie; non sono invece ammesse le spese relative a beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA.

Nell'ambito di un gruppo i pagamenti possono essere disposti anche dalla società del gruppo preposta alla gestione della tesoreria accentrata, ma deve essere assicurata la tracciabilità del flusso finanziario.

Osserva – E' possibile rimodulare in sede di rendicontazione degli stati di avanzamento del progetto gli importi delle singole voci di spesa originariamente previsti dal decreto di concessione provvisoria, nel limite massimo delle agevolazioni concesse. Si possono azzerare alcune voci di spesa o attivarne altre, anche se inizialmente non previste. La rimodulazione delle voci di costo è valutata dal gestore prima dell’erogazione delle agevolazioni.
Rimborso del finanziamento

Il rimborso del finanziamento agevolato deve avvenire secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate che scadono il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.


Alle stesse scadenze sono corrisposti gli interessi di preammortamento sul conto corrente indicato dal gestore, indipendentemente dalla ricezione del piano di ammortamento.

In caso di ritardo nel pagamento è previsto un interesse di mora pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente, maggiorato di tre punti percentuali. Non è necessaria alcuna intimazione, né messa in mora.

Se la mancata restituzione (interessi e rate di finanziamento) si protrae per oltre un anno, il Ministero procede alla revoca delle agevolazioni concesse commisurata alla quota di finanziamento agevolato non restituita.
Quadro Normativo
- Regolamento UE n. 651 del 17 giugno 2014
- Decreto Ministero Sviluppo Economico del 30 giugno 2013
- Decreto Ministero Sviluppo Economico del 30 ottobre 2014
- Decreto Ministero Sviluppo Economico del 25 luglio 2014
- Decreto Ministero Sviluppo Economico del 4 dicembre 2014
- Circolare Ministero Sviluppo Economico n. 27421 del 9 Aprile 2015
Allegati

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