Holding: gestione delle auto del gruppo. Trattamento Irpef e Iva
Pubblicato il 23 gennaio 2023
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La risposta n. 107 del 20 gennaio 2023 fornita dall’Agenzia delle Entrate verte sul trattamento fiscale dei costi relativi alle autovetture centralizzati e riaddebitati alle altre società del gruppo da parte di una holding.
Una holding intende dare un servizio ulteriore alle controllate accentrando la gestione della flotta aziendale del gruppo: nello specifico, intende acquisire le spese di acquisto, leasing e noleggio delle autovetture che, poi, metterebbe a disposizione delle controllate, sulla base di un contratto, alle quali fatturerebbe il puro costo, senza maggiorazione, addebitando tutti gli importi spesi e la relativa Iva.
Nel caso sottoposto, rileva l’Agenzia, le autovetture acquisite non sono utilizzate direttamente dalla holding poiché le stesse sono messe a disposizione delle società controllate; pertanto non rientrano nell’ambito di quanto normato dall’art. 164 del Tuir – relativo alla deducibilità delle spese dei veicoli utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni – bensì sono da considerare beni oggetto dell'attività della capogruppo.
Costi delle vetture acquisite: quale trattamento
In quanto tali, i costi - sostenuti, ma integralmente riaddebitati – possono essere dedotti integralmente, in base alle disposizioni generali dell'articolo 109, comma 5, Tuir.
Con riferimento all’Iva, l'articolo 19-bis1, lettera c), del DPR n. 633/1972 consente la detrazione integrale se i veicoli sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, arte o professione.
Pertanto, considerato il concetto di utilizzo nell'effettuazione di operazioni imponibili, l'ammontare detraibile è il 100 per cento dell'imposta addebitata.
Invece, si applicano le limitazioni dell'articolo 19-bis1 nel caso in cui vi sia un impiego dei veicoli anche per uso privato, da parte della holding e controllate.
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