Guida senza patente depenalizzata

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Guida senza patente depenalizzata

Il ministero dell’Interno entra nel merito delle novità introdotte dal pacchetto depenalizzazioni per quanto riguarda alcune disposizioni del Codice della strada e, in particolare, per quel che concerne la fattispecie del reato di giuda senza patente, coinvolta dall’intervento.

Istruzioni operative dal ministero Interno

Con circolare n. 300/A/852/16/109/33/1 del 5 febbraio 2016 viene, difatti, spiegato che le disposizioni del Decreto n. 8/2016 hanno determinato la depenalizzazione del reato di cui all’articolo 116, comma 15 del Codice stradale e di tutti gli illeciti ad esso correlati.

Dopo la descrizione delle novità normative, vengono rassegnate dal Dicastero alcune prime indicazioni operative.

Non è più reato guidare senza patente

Nel testo dell’elaborato, viene evidenziato come il reato di giuda senza patente viene depenalizzato sulla base della disposizione di cui all’articolo 1 del D. Lgs. N. 8/2016 ai sensi della quale non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una sanzione pecuniaria tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda.

Il reato in oggetto – viene sottolineato nel testo - è interessato dall’intervento limitatamente al caso in cui il fatto non costituisca reiterazione di una precedente violazione dello stesso tipo.

Condotte depenalizzate

Le condotte criminose depenalizzate vengono quindi ricondotte ai casi in cui un soggetto guidi un ciclomotore, motoveicolo o autoveicolo:

  • senza essere munito di patente perché mai conseguita ovvero perché revocata con provvedimento definitivo già notificato all’interessato;
  • con patente non rinnovata a seguito di mancato superamento della prescritta visita medica di conferma di validità o di revisione per accertata mancanza dei requisiti fisici richiesti dalle norme, anche in attesa del formale provvedimento di revoca della patente;
  • con patente di categoria diversa da quella prescritta, salvo i casi di cui all’articolo 116, comma 15 bis C.d.S

Condotte correlate

Per quanto riguarda le altre condotte correlate alla guida senza patente coinvolte dalla depenalizzazione, la circolare indica le fattispecie di:

  • guida di macchina agricola od operatrice senza patente o con patente diversa;
  • guida di veicoli da parte di titolare di patente estera nonostante il provvedimento di inibizione alla guida in Italia;
  • guida con patente estera, diversa da patente Ue o SEE, scaduta di validità da parte di persona residente in Italia da oltre un anno.

Sanzione pagata entro 5 giorni

Secondo il ministero, non sussistendo, in proposito, motivi ostativi di cui all’articolo 202, comma 1 del C.d.s., per le violazioni depenalizzate per le quali è consentito il pagamento in misura ridotta, il trasgressore potrà essere ammesso a pagare, entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione, una somma ulteriormente ridotta del 30%.

Reiterazione

Viene, infine, spiegato che, sulla base della disposizione di coordinamento contenuta nell’articolo 5 del Decreto legislativo n. 8/2016, alla fattispecie di guida senza patente si applicano le regole proprie della reiterazione amministrativa con l’unica eccezione del termine entro cui la reiterazione medesima non può essere presa in considerazione che, conformemente alle disposizioni più specifiche, dell’articolo 166, comma 15 C.d.S., è di 2 anni anziché di 5 come previsto dall’articolo 8 bis della Legge n. 689/1981.

La circolare n. 300/A/852/16/109/33/1 sulle Disposizioni in materia di depenalizzazione è stata inviata dal ministero dell’Interno alle varie Prefetture - Uffici territoriali del Governo. 

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 5 febbraio 2016 - Reati depenalizzati in vigore – Pergolari

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