Guida in stato di ebbrezza. Revoca della patente è sanzione amministrativa, non penale
Pubblicato il 12 maggio 2017
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Non ha natura penale, ma amministrativa, la revoca della patente di guida quale sanzione accessoria alla condanna penale per guida in stato di ebbrezza.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, respingendo il ricorso di un conducente condannato, dopo patteggiamento, per guida in stato di ebbrezza alcolica, cui era stata altresì irrogata la sanzione accessoria della revoca della patente. E limitatamente avverso detta sanzione accessoria, l’imputato ricorreva in Cassazione, sollevando la illegittimità costituzionale del contestato art. 186 comma 2 bis Codice della strada, nella parte in cui rende obbligatoria la revoca della patente. Invero, ritiene il ricorrente, la previsione in questione parrebbe contrastare con i principi di cui agli artt. 3 e 27 Cost., in quanto non consente una valutazione della congruità della sanzione rispetto al caso concreto, risolvendosi in una irragionevole presunzione assoluta di pericolosità del condannato, con ciò eludendo i principi di colpevolezza, ragionevolezza e proporzionalità della pena.
Eccezione respinta dalla Corte di Cassazione, dal momento che essa presuppone la tesi della natura sostanzialmente penale della revoca della patente di guida, come tale soggetta ai principi costituzionali in materia penale. Sicché, secondo il ricorrente, non si tratterebbe di una sanzione amministrativa ma di una vera e propria pena.
Sanzione amministrativa accessoria alla condanna penale
Non così per i Giudici Supremi, con sentenza n. 23171 dell’11 maggio 2017, per i quali occorre invece – a seguito di un’interpretazione sistematica delle disposizioni in materia, anche di fonte comunitaria - ribadire la natura amministrativa della disposizione che impone la revoca della patente, stante la sua dimensione accessoria ed ancillare rispetto al procedimento penale; e questo anche se irrogata dal giudice penale. Tant'è che essa resta eseguibile ad opera del Prefetto anche in caso di estinzione del reato per causa diversa dalla morte dell’imputato.
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