Guida in stato di ebbrezza. Con accertamento sintomatico non scatta il penale
Pubblicato il 06 gennaio 2016
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Con sentenza n. 23 depositata il 5 gennaio 2016, la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, ha accolto il ricorso di un conducente avverso la sua condanna penale per guida in stato di ebbrezza ex art. 186 comma 2 D.Lgs. 285/1992, il quale lamentava, tra gli altri profili, come non fosse stato esperito nei suoi confronti alcun accertamento tecnico circa il tasso alcolemico.
La Cassazione, annullando la sentenza impugnata, ha ricordato come le ipotesi di guida in stato di ebbrezza previste rispettivamente dall'art. 186 comma 2 lett. a), b), c), integrano fattispecie autonome in ordine crescente di gravità, modellate sul tasso alcolemico accertato, che sono caratterizzate da un rapporto di reciproca alternatività ed incompatibilità.
Ora tuttavia, dopo il novum normativo introdotto con Legge 29 luglio 2010 n. 120, non si tratta più di diverse ipotesi di reato – posto che quella meno grave di cui alla lettera a) è stata depenalizzata e ridotta a sanzione amministrativa.
Se ne deve desumere che in un sistema come quello vigente al momento dell'illecito contestato (gennaio 2007) – in assenza cioè di soglie minime di tasso alcolemico alle quali ancorare la rilevanza penale del fatto – sarebbe stato comunque possibile ricavare l'esistenza dello stato di ebbrezza anche da elementi sintomatici quali l'alito vinoso, l'eloquio sconnesso, l'andatura barcollante, le modalità di guida o altre circostanze che potessero far presumere lo stato indicato.
Sopravvenuta depenalizzazione soglia minima. In mancanza di accertamento, si applica la norma più favorevole
Ma in mancanza dell'accertamento sul tasso alcolemico, sebbene il giudice avrebbe potuto formare il suo libero convincimento anche in base alle sole circostanze sintomatiche riferite dagli agenti accertatori, la sopravvenuta depenalizzazione dell'ipotesi in cui lo stato di ebbrezza non superi la soglia ora prevista dall'art. 186 comma 2 lett. a) cod. della strada, impone l'applicazione della normativa più favorevole nei casi, come quello in esame, in cui manchi una motivazione che renda evidente il superamento di tale soglia.
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