Guida in stato di ebbrezza. Alcol test in ospedale, previo avviso
Pubblicato il 10 novembre 2017
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La polizia giudiziaria, in caso di incidente stradale, allorché la persona sulla quale si addensino gli indizi di reità in ordine alle condotte di cui all’art. 186 Codice della strada, sia trasferita in ospedale, può decidere di non procedere con l’esame spirometrico, ma di delegare l’accertamento del tasso alcolemico al personale sanitario che ha ricevuto il soggetto in cura. Anche in tal caso, tuttavia, scatta l’avviso obbligatorio - che potrà essere dato dal personale sanitario anche senza necessità di formule sacramentali – idoneo a raggiungere lo scopo, ovvero informare l’indiziato del fatto che, tra i propri diritti, vi è anche la facoltà di nominare un difensore che lo assista durante il compimento dell’atto.
Accertamento tasso alcolemico delegato ai sanitari, vero e proprio atto di indagine
L’obbligo di dare l’avviso ai sensi dall’art. 114 disp. att. c.p.p. sussiste, pertanto, non solo nel caso del tutto pacifico in cui la polizia giudiziaria proceda, ex art. 186 comma 4 Codice della strada, all’accertamento del tasso alcolemico mediante apparecchiatura in dotazione (c.d. etilometro), ma anche in quello apparentemente dissimile in cui essa opti per la delega di tale verifica al personale sanitario, ex art. 186 comma 5, allorché il conducente del veicolo coinvolto nel sinistro sia cioè sottoposto alle cure mediche in ospedale. In tale ipotesi, difatti, ove l’esame clinico sia stato condotto su richiesta dell’organo di polizia nei confronti di un soggetto indiziato di una condotta ex art. 186 Codice della strada, l’accertamento dovrà essere considerato alla stregua di un vero e proprio atto di indagine, per il quale, pertanto, opereranno le garanzie processuali previste per questo tipo di atti (tra cui l’obbligo del suindicato avviso). Con la precisazione, tuttavia, che la necessità di tale preventivo adempimento sorge solo allorquando l’esame richiesto non rientri nell’ambito del protocollo sanitario autonomamente avviato dal personale medico, ossia, solo quando costituisca un accertamento ulteriore rispetto ad esso, che i sanitari non avrebbero altrimenti espletato.
Sono questi i chiarimenti forniti dalla Corte di Cassazione, quarta sezione penale, con sentenza n. 51284 del 9 novembre 2017, respingendo il ricorso del Procuratore generale, nell’ambito di un sinistro stradale, ove al conducente coinvolto era stata contestata la guida in stato di ebbrezza. Tuttavia i giudici di merito – con verdetto dunque confermato in Cassazione – avevano evidenziato la inutilizzabilità, ai fini probatori, del prelievo ematico effettuato dai medici dell’ospedale (in cui il conducente era stato trasportato dopo l’incidente), poiché era emersa l’assenza del previo avviso all’interessato della facoltà di farsi assistere dal difensore.
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