Guida del Fisco su Impatriati e docenti che rientrano in Italia
Pubblicato il 23 marzo 2018
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
E’ disponibile la nuova guida del Fisco “Gli incentivi fiscali per l’attrazione di capitale umano in Italia” - nella sezione “L’Agenzia informa” del sito delle Entrate – contenente la disciplina relativa alle agevolazioni disposte a favore delle persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia: docenti e ricercatori, lavoratori “impatriati”, cittadini che dispongono di ingenti capitali o di rilevanti risorse finanziari.
Come spiega il comunicato stampa delle Entrate del 22 marzo 2018, la pubblicazione, attraverso utili tabelle di riepilogo, indica i presupposti per accedere ai diversi benefici fiscali concessi alle persone che trasferiscono la residenza fiscale in Italia.
La guida è suddivisa in sei capitoli e specifica come accertare il concetto di residenza, individuare chi sono i lavoratori beneficiari, quali sono i vantaggi fiscali, le modalità con cui accedere agli incentivi.
In particolare viene chiarito in cosa consistono gli incentivi per docenti e ricercatori e per gli “impatriati”, aggiungendo le modalità per fruirne.
Obbligo di residenza
Poiché il presupposto è il trasferimento della residenza fiscale in Italia, è necessario sapere che per il fisco, si considerano residenti tutti i cittadini che risultano iscritti per almeno 183 giorni all’anno (184 negli anni bisestili) nei registri anagrafici comunali della popolazione residente in Italia o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza. Sono, quindi, esclusi dalle agevolazioni i soggetti che non si sono mai cancellati dal registro anagrafico della popolazione residente, anche se risiedono o sono domiciliati all’estero.
Tassazione solo al 10 per cento per docenti e ricercatori
Per quattro anni, a partire dal periodo d’imposta in cui il docente o il ricercatore acquisisce la residenza fiscale in Italia e nei tre successivi, i redditi di lavoro dipendente o di lavoro autonomo prodotti in Italia per lo svolgimento dell’attività di docenza e ricerca sono esentati da Irpef e addizionali per il 90% del loro ammontare. Tali redditi, si aggiunge, sono esenti da Irap.
Impatriati
I lavoratori “impatriati” (laureati che hanno svolto attività lavorative all’estero, studenti che hanno conseguito un titolo accademico all’estero, manager e lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni), dal 1° gennaio 2017, beneficiano, per cinque anni, di una tassazione ridotta al 50% sui redditi di lavoro autonomo o dipendente. Condizione è che abbiano trasferito la residenza nel territorio dello Stato.
Neo residenti
Le persone fisiche che decidono di trasferire la propria residenza fiscale in Italia potranno pagare un’imposta sostitutiva forfettaria dell’Irpef sui redditi prodotti all’estero, pari a 100mila euro, in alternativa alla tassazione ordinaria, per una durata massima di 15 anni.
Non è richiesto lo svolgimento di un’attività lavorativa in Italia.
- eDotto.com – Edicola del 24 maggio 2017 - Neoresidenti con imposta sostitutiva ampia – Moscioni
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: