Neoresidenti con imposta sostitutiva ampia

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Neoresidenti con imposta sostitutiva ampia

L'agenzia delle Entrate, con la corposa circolare n. 17 del 23 maggio, fornisce importanti chiarimenti sul nuovo regime dei residenti non domiciliati, introdotto con la legge di Bilancio 2017 (L. n. 232/2016).

Normativa

Già da tempo il legislatore ha inserito nel nostro ordinamento misure volte ad attrarre capitale umano, allo scopo di sostenere e incentivare lo sviluppo economico, scientifico e culturale del Paese. In particolare, si tratta di specifici regimi agevolativi destinati alle persone fisiche, che decidono di trasferire la propria residenza fiscale in Italia.

Ultimo in ordine di tempo è stato l'articolo 24-bis, dal titolo "Opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia”, che è stato introdotto dalla Legge di Bilancio nel corpo del Tuir.

Con il nuovo documento di prassi, l'Agenzia delle Entrate offre una panoramica di questi nuovi regimi agevolativi, evidenziandone in particolar modo i requisiti soggettivi ed oggettivi, la misura delle agevolazioni previste e le relative modalità di fruizione.

Per ciascun regime agevolativo sono previsti specifici presupposti soggettivi al verificarsi dei quali è applicabile una riduzione percentuale del reddito di lavoro dipendente o autonomo prodotto in Italia.

Inoltre, viene esaminato anche il regime di favore previsto per i lavoratori dipendenti, autonomi e imprenditori rientrati in Italia, cosiddetti "contro-esodati" (coloro che sono stati residenti in Italia e che, dopo essersi trasferiti all'estero, hanno fatto ritorno in Italia entro il 31 dicembre 2015), ai quali è riconosciuto il diritto di optare per l'applicazione del regime degli impatriati.

Nella Parte tre della circolare - dedicata al “Regime opzionale di imposizione sostitutiva per i nuovi residenti” - sono forniti chiarimenti sul regime dedicato ai nuovi residenti di cui all'articolo 24-bis del Tuir.

Ambito soggettivo comune: residenza in Italia

I vari regimi agevolativi analizzati dal Fisco hanno un presupposto comune, che è quello secondo il quale i soggetti interessati trasferiscano in Italia la propria residenza oppure instaurino “un collegamento sostanziale con il territorio dello Stato, che implichi un’interazione effettiva con la realtà italiana”.

Prima del trasferimento nel nostro Paese, è richiesto però che la persona fisica abbia mantenuto la residenza fiscale all’estero per un periodo di tempo minimo, variabile a seconda del regime agevolativo.

Ai fini della risoluzione di eventuali conflitti di doppia residenza, rileva la sola normativa domestica, senza che si possa ricorrere ai criteri stabiliti dalle convenzioni contro le doppie imposizioni.

Chiarisce la circolare 17/E/2017 che può beneficiare del regime di imponibilità ridotta chi trasferisce la residenza in Italia anche prima di iniziare l’attività lavorativa, a condizione che sia ravvisabile un collegamento tra i due eventi (evidenziabile, per esempio, nell’ambito di una specifica istanza di interpello).

Il beneficio fiscale, inoltre, può essere esteso anche nei confronti di uno o più familiari, per esempio: le persone tenute all’obbligo degli alimenti elencate nell’articolo 433 del C.c., fra cui, il coniuge, la persona con cui si è uniti civilmente, i figli, i genitori, i generi e le nuore, i fratelli e le sorelle.
Per l’estensione del regime è necessario il ricorrere delle stesse condizioni richieste al contribuente principale e l'estensione può essere fatta nei confronti dei vari familiari anche in momenti cronologicamente distinti, sia rispetto all’opzione principale sia rispetto ad altri familiari.

Ambito oggettivo: imposizione sostitutiva

Le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia possono optare per l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef sui redditi realizzati in uno o più Stati esteri, stabilita forfetariamente nella misura di 100mila euro per ciascun periodo d’imposta in cui è valida l’opzione.

Si assoggettano all’imposta sostitutiva i soli redditi prodotti all’estero, così come individuati dall’articolo 165, comma 2, del Tuir; mente, tutti i redditi realizzati in Italia dai soggetti neo residenti saranno tassati in base alle disposizioni ordinarie applicate ai residenti.

Per evitare manovre elusive - ossia evitare che il soggetto che detiene una partecipazione qualificata all'estero trasferisca la residenza in Italia al solo scopo di godere della tassazione agevolata e poi si trasferisca di nuovo all’estero – sono escluse dall’imposta sostitutiva, per i primi cinque periodi d’imposta, le plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate detenute in enti e società non residenti.

Esercizio opzione

I contribuenti interessati al regime agevolativo devono esercitare l’opzione in dichiarazione entro il termine ordinario di presentazione, mentre non è possibile esercitarla nella dichiarazione tardiva, presentata, cioè, entro i 90 giorni dal termine ordinario. Tuttavia, qualora il contribuente abbia versato l’imposta sostitutiva entro il 30 giugno e non abbia, però, perfezionato l’opzione in sede dichiarativa, in virtù dell’applicazione del Dl 16/2012, può scattare la remissione in bonis a suo favore. In tal caso, l’omessa indicazione dell’opzione potrà essere sanata entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta successivo, pagando una sanzione prevista nella misura minima di 250 euro. L’opzione si rinnova di anno in anno tacitamente.

I contribuenti con elevati redditi (cosiddetti “Paperoni”), che si avvalgono del nuovo regime, sono tenuti a pagare un’imposta sostitutiva dell’Irpef calcolata forfetariamente nella misura di 100mila euro per ogni anno d’imposta in cui è valida l’opzione, mentre i familiari pagano un’imposta di 25mila euro.

La condizione è che vi sia stato il trasferimento in Italia della residenza fiscale e in precedenza la residenza all’estero per almeno 9 anni nel corso dei 10 anni precedenti a quello di validità dell’opzione. Il regime è applicabile per la durata massima di 15 anni.

Con tale tassazione si sostituisce integralmente l’obbligazione tributaria dovuta in Italia sui redditi di fonte estera, che, quindi, non devono subire altre imposte sostitutive o ritenute.

La circolare 17/E ricorda che la sostitutiva versata per accedere al nuovo regime non può essere compensata in alcun modo con altre imposte.

Incentivi per i diversi tipi di soggetti

La Circolare 17/E/2017 analizza le agevolazioni previste per le singole categorie di contribuenti ammessi al beneficio.

Ricercatori e docenti - L’agevolazione è riservata ai docenti e ai ricercatori che decidono di svolgere in Italia la propria attività di docenza e ricerca. Il beneficio consiste nel fatto che il reddito imponibile sia pari al 10% di quello di lavoro dipendente o autonomo percepito e l’agevolazione è applicabile per un massimo di quattro anni decorrenti dall’anno di trasferimento della residenza fiscale in Italia.

Lavoratori impatriati – sono tutti quei lavoratori caratterizzati da specifici requisiti soggettivi e accomunati dalla circostanza di essersi trasferiti in Italia per svolgervi un’attività lavorativa.

Dal 2016, il reddito prodotto in Italia dai dipendenti concorreva alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 70% del suo ammontare. Dal 1° gennaio 2017, in virtù delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2017, l’agevolazione è stata potenziata, passando dal 70% al 50% ed estendendosi anche ai redditi di lavoro autonomo. L'agevolazione è applicabile per max 5 anni dal trasferimento.

Per beneficiare dell'imposizione sostitutiva, tali soggetti devono aver svolto lavoro all’estero per 24 mesi; studio all’estero per 24 mesi per titolo post lauream, oppure trasferire la residenza fiscale e impegnarsi a restare per 2 anni

Contro esodati – sono tutti i lavoratori dipendenti, autonomi, manager, lavoratori ad alta specializzazione e laureati che hanno svolto attività di lavoro dipendente, autonomo o d’impresa all’estero o gli studenti che hanno conseguito all’estero un titolo accademico o specializzazione post laurea.

La condizione richiesta è che abbiano risieduto e lavorato/studiato all’estero per 24 mesi prima del trasferimento in Italia oppure abbiano trasferito la residenza in Italia entro 3 mesi dall’avvio dell’attività lavorativa.

Il reddito imponibile è pari al 20% (per le donne) o al 30% (per gli uomini) del reddito di lavoro dipendente, autonomo o di impresa prodotto in Italia.

Tale regime agevolativo è applicabile fino al 2017.

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