Gruppo IVA: opzione e revoca fino al 31 dicembre
Pubblicato il 29 dicembre 2025
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Ai soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, esercenti attività di impresa, arte o professione, è riconosciuta la facoltà di optare per l’assunzione della qualifica di unico soggetto passivo ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (Gruppo IVA), al ricorrere dei requisiti previsti dall’articolo 70-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
L’opzione è esercitata dal rappresentante del Gruppo IVA mediante la presentazione, attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, del modello AGI/1, sottoscritto da tutti i soggetti partecipanti.
Ai sensi dell’articolo 70-quater, comma 3, del Dpr 633/1972, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2025 è possibile esercitare l’opzione o la revoca, con effetto a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo.
Diversamente, la presentazione effettuata dal 1° gennaio al 30 settembre produce effetti a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Il presente contributo si concentra esclusivamente sulle tempistiche e sulle modalità di presentazione del modello AGI/1, con specifico riferimento al periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre.
Gruppo IVA e vincoli richiesti
A seguito delle modifiche introdotte dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, l’articolo 70-bis del Dpr 633/1972 inaugura il complesso di disposizioni dedicate al Gruppo IVA. La norma consente a più soggetti passivi IVA stabiliti nel territorio dello Stato di essere trattati come un unico soggetto passivo, a condizione che sussistano congiuntamente i vincoli:
- finanziario;
- economico;
- organizzativo,
disciplinati dall’articolo 70-ter del medesimo decreto.
Soggetti esclusi
La partecipazione al Gruppo IVA è preclusa ad alcune categorie di soggetti, individuate dall’articolo 70-bis, comma 2. Rientrano tra queste, a titolo esemplificativo:
- le sedi e le stabili organizzazioni situate all’estero;
- i soggetti la cui azienda sia sottoposta a sequestro giudiziario;
- i soggetti assoggettati a procedure concorsuali o posti in liquidazione ordinaria.
Vincolo finanziario
Il vincolo finanziario sussiste quando, almeno dal 1° luglio dell’anno solare precedente, ricorre una delle seguenti condizioni:
- esistenza di un rapporto di controllo diretto o indiretto, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1, del Codice civile;
- controllo, diretto o indiretto, da parte del medesimo soggetto residente nel territorio dello Stato o in uno Stato con cui l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni.
Vincolo economico
Il vincolo economico è ravvisabile in presenza di almeno una delle seguenti forme di cooperazione:
- svolgimento di un’attività principale dello stesso genere;
- svolgimento di attività complementari o interdipendenti;
- svolgimento di attività che avvantaggiano, in modo pieno o sostanziale, uno o più soggetti del Gruppo.
Vincolo organizzativo
Il vincolo organizzativo ricorre quando esiste un coordinamento, giuridico o di fatto, tra gli organi decisionali dei soggetti coinvolti, anche qualora tale coordinamento sia esercitato da un soggetto terzo.
Effetti della costituzione del Gruppo IVA
Con la costituzione del Gruppo IVA:
- i soggetti partecipanti perdono la soggettività IVA autonoma;
- si forma un nuovo soggetto passivo, dotato di una propria partita IVA;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate o ricevute da un partecipante nei confronti di soggetti esterni al Gruppo si considerano effettuate o acquisite dal Gruppo IVA.
Obblighi e organizzazione del Gruppo IVA
Gli obblighi dichiarativi, di liquidazione e di versamento dell’imposta gravano esclusivamente sul Gruppo IVA e sono assolti dal rappresentante del Gruppo.
Gli adempimenti relativi alla documentazione delle operazioni possono invece essere:
- accentrati presso il rappresentante del Gruppo;
- oppure assolti dai singoli partecipanti, ciascuno per le operazioni di propria competenza.
In quest’ultima ipotesi, la contabilità tenuta dai partecipanti assume la funzione di registro sezionale, con confluenza dei dati nelle liquidazioni periodiche di Gruppo.
Esercizio dell’opzione e della revoca
L’articolo 70-quater del Dpr 633/1972 disciplina la costituzione del Gruppo IVA mediante opzione. L’opzione:
- deve essere esercitata da tutti i soggetti per i quali ricorrono i vincoli richiesti;
- è presentata telematicamente dal rappresentante del Gruppo;
- richiede la sottoscrizione di tutti i partecipanti.
La dichiarazione deve indicare, tra l’altro:
- la denominazione del Gruppo IVA;
- i dati identificativi del rappresentante e dei partecipanti;
- l’attestazione della sussistenza dei vincoli;
- le attività svolte dal Gruppo;
- l’elezione di domicilio presso il rappresentante, ai fini delle notifiche.
Durata dell’opzione e revoca
L’opzione è vincolante per un triennio, decorrente dall’anno di efficacia, ed è tacitamente rinnovata per ciascun anno successivo, salvo revoca.
La revoca:
- è disciplinata dall’articolo 70-novies del Dpr 633/1972;
- è comunicata dal rappresentante del Gruppo con le medesime modalità previste per l’opzione;
- segue le stesse tempistiche di efficacia.
È espressamente esclusa l’applicazione del Dpr 442/1997 alle opzioni e revoche relative al Gruppo IVA.
Modalità di presentazione del modello AGI/1
Le modalità di presentazione delle dichiarazioni sono disciplinate dall’articolo 70-duodecies, comma 5, del Dpr 633/1972 e dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 215450 del 19 settembre 2018, che ha approvato il modello AGI/1 e le relative istruzioni.
Il modello:
- è presentato esclusivamente in via telematica dal rappresentante del Gruppo IVA;
- è reso disponibile a ciascun partecipante nella propria area riservata;
- deve essere sottoscritto telematicamente da tutti i partecipanti.
NOTA BENE: La sottoscrizione di tutti i soggetti coinvolti è sempre necessaria, al fine di garantire la piena conoscenza della composizione e delle caratteristiche del Gruppo IVA e l’accettazione della dichiarazione presentata.
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