Green pass, richiesta anticipata dal datore di lavoro
Pubblicato il 11 ottobre 2021
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L’8 ottobre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 241 il D.L. n. 139/2021, recante disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.
In materia lavoro è stato introdotto l’art. 9-octies al D.L. n. 52/2021 (convertito con la L. n. 87/2021), con il quale il datore di lavoro può richiedere, preventivamente, al lavoratore una comunicazione relativa al possesso del certificato verde Covid-19. La comunicazione del lavoratore dovrà essere fornita con un preavviso necessario a soddisfare le esigenze organizzative.
Green pass, richiesta anticipata per esigenze organizzative
Come noto, dal 15 ottobre 2021, i lavoratori devono essere in possesso del green pass per poter espletare la propria attività lavorativa presso i locali aziendali. Sul punto, l’art. 3, co. 6 del D.L. n. 127/2021 sembra presupporre un obbligo di comunicazione, laddove afferma che “nel caso in cui (i lavoratori) comunichino di non essere in possesso della certificazione verde” sono considerati assenti ingiustificati.
Difatti, l’art. 3 del D.L. n. 139/2021 approvato in Consiglio dei ministri prevede che “in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6 dell’articolo 9-quinquies e al comma 6 dell’articolo 9-septies con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative”.
Comunicazione green pass, problemi irrisolti
Il decreto legge, tuttavia, nulla dice circa le tempistiche di tale comunicazione, limitandosi a indicare genericamente un termine di preavviso necessario per le esigenze organizzative. Deve quindi ritenersi che sia l’azienda, sulla base delle proprie mutevoli esigenze organizzative, a individuare un termine utile per ricevere la comunicazione.
In secondo luogo la norma nulla dice in merito all’indicazione, da parte del lavoratore, del periodo di mancanza del green pass, ciò che crea notevoli difficoltà sul piano organizzativo: il lavoratore che ha comunicato di non essere in possesso della certificazione potrebbe cambiare idea e ottenere il green pass (vaccinandosi o eseguendo un tampone).
Va da sé che il lavoratore, obbligato a eseguire il contratto secondo buona fede e correttezza, sia tenuto non solo a informare preventivamente il datore di lavoro del mancato possesso del green pass, ma anche a specificare il termine temporale di tale condizione. In tal modo, nel rispetto della privacy (i dati devono essere immediatamente anonimizzati e conservati per soli fini statistici), l’impresa potrà adottare per tempo le misure organizzative ritenute necessarie.
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