Green pass nell’attività professionale degli avvocati
Pubblicato il 11 ottobre 2021
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Il Consiglio Nazionale Forense ha messo a punto una scheda di lettura delle disposizioni relative all’obbligo di green pass per accedere ai luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle misure che riguardano l'attività professionale degli avvocati, in ambito lavorativo pubblico e privato.
Il documento – elaborato dall’Ufficio studi del CNF lo scorso 23 settembre – prende le mosse dalle previsioni del Decreto legge n. 127/2021, recante disposizioni urgenti volte a estendere l’utilizzo della certificazione verde Covid per l’acceso ai luoghi di lavoro, per il periodo che va dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021.
Il lavoro è dedicato alle disposizioni di stretto interesse degli avvocati, vale a dire quelle relative all’ambito lavorativo pubblico (art. 1 del Dl), quelle attinenti all’accesso negli uffici giudiziari (art. 2), e, per finire, quelle concernenti all’ambito lavorativo privato (art. 3).
Accesso agli Uffici giudiziari
La scheda analizza, in primo luogo, l’accesso negli uffici giudiziari. In proposito, si rammenta che fino al termine di cessazione dello stato di emergenza, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli Avvocati e Procuratori dello Stato, i componenti delle commissioni tributarie nonché i magistrati onorari non potranno accedere nei tribunali se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde COVID-19.
Secondo le previsioni in esame, tale obbligo non è esteso agli avvocati, ai quali non è richiesto che siano dotati di green passe per entrare nei tribunali e, in generale, negli uffici giudiziari.
Il Consiglio dei Ministri, sul punto, ha chiarito che la mancata estensione di tale obbligo risulta predisposta anche al fine di consentire il pieno svolgimento dei procedimenti e di scongiurare che eventuali problematiche relative al possesso del green pass possano pregiudicare il diritto di difesa o rallentare lo svolgimento dei procedimenti.
Adempimenti a carico dei datori
In secondo luogo, gli autori si soffermano sugli adempimenti posti a carico dei datori di lavoro, pubblici e privati, tenuti a:
- verificare il rispetto delle prescrizioni, prioritariamente con un controllo al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro;
- definire, entro il 15 ottobre, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione;
- individuare, sempre entro il 15 ottobre 2021, i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi.
Rispetto alle sanzioni, è ricordato il rinvio a quelle già previste dall’art. 4 del Dl n. 19/2020 - ossia sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a mille euro, nei casi di mancata verifica del rispetto delle prescrizioni e mancata adozione di misure organizzative nel termine indicato, e sanzione da 600 a 1.500 euro se il lavoratore accede al luogo di lavoro senza green pass - nonché la possibilità di applicazione di sanzioni disciplinari.
Ambito lavorativo privato e studio professionale
Per finire, la scheda approfondisce le disposizioni relative all’ambito lavorativo privato, con particolare riferimento al caso degli avvocati.
Viene ricordato, così, che le norme di riferimento sono formulate in maniera generica e senza distinzioni, prevedendo l’obbligo di green pass per accedere anche ai luoghi di lavoro del settore privato.
Tale obbligo – si precisa nel documento - vale non solo per i lavoratori dipendenti, ma anche per tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi predetti, anche sulla base di contratti esterni.
Gli avvocati sono perciò considerati alla stregua di tutti i lavoratori del settore privato.
Per quanto concerne l’attività professionale, l’avvocato è tenuto al rispetto delle prescrizioni dettate, compresa l’adozione di misure organizzative, in particolare con riferimento a:
- dipendenti;
- collaboratori (o soggetti assimilati), tra i quali dovrebbero essere ricompresi anche i praticanti, i quali svolgono l’attività lavorativa presso lo studio professionale.
L’obbligo sembrerebbe ravvisabile anche con riferimento ai colleghi dello studio professionale, di studi associati, associazioni e società tra professionisti, con i quali si condivide l’uso di alcuni locali, sebbene, in proposito, il CNF evidenzia diverse criticità.
Clienti in studio? Qualche dubbio interpretativo
A seguire, vengono sollevati alcuni dubbi interpretativi per quel che concerne gli incontri con il cliente presso i locali dello studio professionale.
In merito, infatti, mentre il professionista dovrebbe dotarsi di green pass per accedere al proprio luogo di lavoro, ossia al proprio studio professionale, il cliente che si reca in studio non sembra tenuto al medesimo obbligo, anche se non può pretendere l’esibizione di green pass da parte del legale.
La scheda è stata diffusa sul sito del Consiglio nazionale forense il 7 ottobre scorso.
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