Obbligo di green pass dal 15 ottobre, le nuove regole per i datori di lavoro

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Obbligo di green pass dal 15 ottobre, le nuove regole per i datori di lavoro

Con l’emanazione del decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, il Governo ha inteso dare un’ulteriore spinta all’utilizzo della certificazione verde Covid-19 e rafforzare il sistema di screening. Dopo l’obbligo vaccinale per il personale sanitario, l’obbligo di presentare la certificazione verde per fruire di alcuni servizi e attività e, successivamente, l’impiego del medesimo documento per il personale della scuola e dell’università, con il predetto decreto legge, viene esteso l’utilizzo del c.d. green pass a tutti i lavoratori, pubblici e privati, anche esercenti attività di lavoro autonomo, puntando all’intera platea facente parte del mondo del lavoro.

Il rapido processo evolutivo della normativa concernente l’obbligo di adozione della certificazione verde Covid-19 culmina con l’adozione del decreto in commento, alle porte dell’autunno e si prefigge lo scopo di contenere, durante il periodo invernale, la diffusione dei contagi e scongiurare ulteriori chiusure alle attività produttive.

Le novità per i datori di lavoro privati

Il decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, modifica le previsioni del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, estendendo ulteriormente l’ambito di applicazione dell’obbligo della certificazione verde Covid-19, al mondo del lavoro pubblico e privato.

In particolare, per quanto concerne i datori di lavoro del settore privato l’articolo 3 della novella, che introduce il comma 9-septies all’articolo 2, decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, prevede che dal 15 ottobre 2021 a 31 dicembre 2021, data di cessazione dello stato di emergenza, è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro in cui la predetta attività è svolta, di possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19.

Per il predetto periodo, dunque, sono obbligati ad esibire il green pass:

  • tutti i lavoratori del settore privato;
  • tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgano la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro privato, anche sulla base di contratti esterni, ivi compresi i lavoratori autonomi ed i collaboratori parasubordinati.

Giacché la norma non citi espressamente tra la platea dei destinatari i lavoratori parasubordinati, non si rinvengono i motivi per i cui i predetti possano ritenersi esclusi, atteso che il requisito sostanziale perseguito dal legislatore è rinvenibile nell’esigenza di arginare la diffusione del contagio nelle attività produttive e, a tal fine, ha individuato quale parametro di riferimento per l’applicazione della disciplina, l’accesso ai luoghi di lavoro per lo svolgimento di attività lavorativa.

In tal senso, l’obbligo del possesso di green pass deve ritenersi attuabile anche ai lavoratori in somministrazione, con obbligo individuabile in capo all’agenzia di somministrazione di verificare il predetto requisito, in ottemperanza agli obblighi contrattuali assunti nei confronti dell’utilizzatore. Resterà, comunque, possibile per l’utilizzatore verificare l’effettivo possesso della certificazione verde del lavoratore somministrato, richiedendone l’esibizione.

Dall’intera platea di lavoratori, ai sensi del successivo comma 3, sono, invece, esclusi i lavoratori esenti dalla campagna vaccinale sulla base dell’idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri stabili dal Ministero della salute.

Medesime regole valgono anche per il personale della pubblica amministrazione, ivi incluso il personale delle Autorità amministrative indipendenti, il personale della commissione nazionale per la società e la borsa, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, la Banca d’Italia e gli enti pubblici economici e gli organi di rilievo costituzionale.

Green pass ed esecuzione dei controlli

L’onere di controllo sulle nuove prescrizioni normative è in capo al datore di lavoro che dovrà predisporre, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche prevedendo, ove possibile, che i controlli siano effettuati al momento di accesso ai luoghi di lavoro.

I controlli potranno essere eseguiti anche a campione – si consiglia, comunque, di richiedere l’esibizione del certificato verde Covid-19 a tutti i lavoratori dell’azienda, anche autonomi –. Il datore di lavoro potrà, altresì, nominare formalmente i soggetti incaricati – anche terzi – all’accertamento delle violazioni avendo cura di informarli preventivamente sulle modalità di esperimento delle procedure.

In particolare:

  • potrà essere esibita la certificazione verde in formato cartaceo o mediante lettura del QR code;
  • potrà essere mostrata la certificazione medica di esenzione cartacea.

Si rammenta che potranno ottenere il green pass i lavoratori che:

  • abbiano aderito alla campagna di vaccinazione contro il SARS-CoV-2 ed abbiano completato il ciclo vaccinale (durata 12 mesi);
  • abbiano ricevuto la somministrazione della prima dose di vaccino (con validità dalla data della somministrazione e sino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale);
  • siano guariti dall’infezione da Covid-19 da non più di sei mesi dalla cessazione dell’isolamento prescritto in seguito alla contrazione del virus;
  • si siano sottoposti a test antigenico rapido o molecolare (durata 48 o 72 ore).

La verifica del possesso della certificazione verde potrà avvenire solo con le modalità indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021, attraverso l’appVerificaC19.

Si evidenzia che non è consentito richiedere informazioni in merito ai presupposti per il rilascio della certificazione (se con vaccinazione, guarigione o effettuazione del tampone) ovvero chiedere copia della predetta certificazione. Pertanto, deve escludersi la possibilità che il datore di lavoro o il soggetto designato possano registrare la data di inizio e fine validità del green pass.

È consigliabile, comunque, che il soggetto designato al controllo delle certificazioni verdi adotti un apposito registro per l’annotazione delle verifiche effettuate, utile in caso di accesso da parte delle autorità competenti. Altresì, a parere di chi scrive, appare opportuno che si proceda all’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi con le nuove disposizioni in materia di controllo introdotte dall’azienda e con la valutazione dei rischi connessi al personale addetto alle verifiche.

Le conseguenze per i lavoratori senza green pass

Ai sensi del comma 6, i lavoratori che comunichino di essere sprovvisti di certificazione verde Covid-19 ovvero siano privi della predetta certificazione al momento dell’accesso sul luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Tralasciando la contraddizione in termini del testo normativo, contenente l’esclusione di conseguenze disciplinari per i lavoratori assenti ingiustificati, per le giornate in cui non sia consentito l’accesso in azienda per mancanza di green pass non è dovuta alcuna retribuzione né altro emolumento o compenso, comunque denominato.

Nelle imprese con meno di quindici dipendenti, invece, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata per mancanza del certificato verde, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

Certamente, dunque, il lavoratore sprovvisto di green pass, che si tratti di imprese con più o meno di quindici addetti – da conteggiarsi ai sensi dell’art. 9 e 18, decreto legislativo 15 giugno 2015, n, 81 –, non ha ricadute sulla stabilità del rapporto di lavoro in corso, avendo assicurato ex lege il diritto alla conservazione del posto di lavoro. Al tempo stesso, l’impresa non potrà intraprendere l’apertura di procedimenti disciplinari. Pertanto, fermo restando la perdita di diritto alla corresponsione di qualsivoglia trattamento economico, il datore di lavoro che abbia accertato l’assenza ingiustificata di cui sopra dovrà notificare, senza l’adozione di procedure riconducibili all’art. 7, legge 20 maggio 1970, n. 300, la sospensione del rapporto di lavoro con effetto immediato e sino alla data di rilascio della certificazione.

Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può procedere all’assunzione di lavoratori in sostituzione, seppur per un massimo di 10 giorni, rinnovabili una sola volta. In tal senso, dunque, il lavoratore assente ingiustificato non potrà rientrare a lavoro non appena sia in possesso della certificazione verde Covid-19, bensì dovrà attendere la scadenza del contratto stipulato con il sostituto.

Nell’attesa di ulteriori istruzioni derivanti dal diritto circolatorio, si ritiene che qualora il dipendente produca una certificazione medica attestante lo stato di malattia successivamente alla notifica della sospensione del rapporto di lavoro per assenza della certificazione verde Covid-19, questo non potrà godere delle relative indennità sostitutive del reddito.

Diversamente, appare possibile, comunque, che il lavoratore sprovvisto di green pass, previa concessione del datore di lavoro e compatibilmente con le mansioni per le quali è assunto, possa continuare a rendere la prestazione lavorativa in smart-working.

Profili sanzionatori

Il datore di lavoro che non proceda ai controlli obbligatori ovvero non abbia adottato le misure operative per l’organizzazione delle verifiche di cui al comma 5, è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 1.000, ai sensi dell’art. 4, commi 1, 3, 5 e 9, decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, e, in caso di recidiva, la sanzione amministrativa è raddoppiata.

Nel caso in cui venga appurato che hanno fatto accesso ai locali aziendali lavoratori sprovvisti del certificato verde Covid-19 la sanzione amministrativa è stabilita in euro da 600 a 1.500, raddoppiata in caso di recidiva. Si rileva, altresì, che in tale ultima fattispecie, potrà essere aperto un procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 7, legge 20 maggio 1970, n. 300, in capo al lavoratore che, cosciente dell’obbligo di possesso del green pass, abbia fatto, comunque, accesso ai locali aziendali.

Le sanzioni amministrative possono essere accertate da tutti gli organi di controllo incaricati e sono irrogate dal Prefetto.

 

QUADRO NORMATIVO

Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127

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