Green pass: in quali attività o servizi al chiuso non serve

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Green pass: in quali attività o servizi al chiuso non serve

Si continuerà ad entrare nei supermercati senza green pass anche per acquistare beni non primari. Servirà invece la certificazione verde Covid-19 per accedere agli uffici postali (anche solo per ritirare la pensione) e per entrare in banca, in tutti gli uffici pubblici, al tabaccaio, in edicola o nelle librerie

E' quanto prevede il D.P.C.M., firmato dal Presidente dei Consiglio dei Ministri Draghi il 21 gennaio 2022, che indica i servizi e le attività essenziali per le quali non servirà il Green pass a decorrere dal prossimo 1° febbraio.

Vediamo cosa dispone il decreto.

Green pass base e attività esentate

L'articolo 3 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, a modifica dell'articolo 9-bis del decreto Riaperture (decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87), estende l'utilizzo obbligatorio del certificato verde COVID-19 base (in corso di validità) per l'accesso:

  • ai pubblici uffici;
  • ai servizi postali;
  • ai servizi bancari e finanziari;
  • alle attività commerciali.

La misura è prevista, in via transitoria, dal 1° febbraio 2022 fino al 31 marzo 2022.

Lo stesso articolo 3 prevede, tuttavia, che siano individuati ed esclusi dalla condizione del possesso del Green pass i servizi e le attività necessari per il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, con D.P.C.M. emanato su proposta del Ministro
della salute, d’intesa con i Ministri dell’economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione.

Il decreto può disporre una data di decorrenza della misura diversa dal 1° febbraio 2022.

Attività senza Green pass: cosa prevede il D.P.C.M.

Il D.P.C.M. in parola è stato firmato il 21 gennaio 2022 ed è ora in corso di registrazione.

Il decreto contiene l'elenco dei servizi e delle attività al chiuso per le quali l'accesso è libero non comportando il possesso e l'esibizione della certificazione verde Covid-19.

Rispetto alle bozze iniziali, il testo ufficiale presenta qualche sorpresa.

Il DPCM traccia il perimetro dei servizi e delle attività al chiuso "free" in quanto fondamentali per garantire le "esigenze essenziali e primarie della persona".

Tali esigenze sono suddivise in quattro ambiti:

⦁ esigenze alimentari e di prima necessità;

⦁ esigenze di salute;

⦁ esigenze di sicurezza;

⦁ esigenze di giustizia.

Attività senza Green pass: esigenze alimentari e di prima necessità

Con riferimento al primo gruppo (esigenze alimentari e di prima necessità) sono individuate nell'elenco allegato al DPCM le attività commerciali di vendita al dettaglio per le quali è consentito l’accesso senza Green pass.

Vi rientrano le seguenti attività:

1) Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi di alimenti vari). E' escluso il consumo sul posto;

2) Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;

3) Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;

4) Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;

5) Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;

6) Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);

7) Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;

8) Commercio al dettaglio di materiale per ottica;

9) Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;

Il Governo ha voluto rimarcare che l’accesso a queste attività di commercio al dettaglio consente anche l’acquisto di qualsiasi tipo di merce, anche se non primaria.

Un chiarimento importante questo, teso a sconfessare le diverse voci circolate in questi giorni in merito all'ipotesi di limitare gli acquisti senza Green pass ai soli beni primari.

Attività senza Green pass: esigenze di salute

Relativamente alle esigenze di salute, viene sempre consentito (anche a chi quindi non è provvisto di Green pass) l’accesso alle strutture sanitarie e sociosanitarie e a quelle veterinarie per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura.

L'accesso free è consentito anche agli accompagnatori ma con i limiti previsti, per la permanenza nei luoghi, dall’articolo 2-bis del decreto Riaperture e, relativamente all'accesso come visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice, dall’articolo 7 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221.

Attività senza Green pass: esigenze di sicurezza

Sarà sempre consentito accedere agli uffici aperti al pubblico delle Forze di poizia e delle polizie locali per lo svolgimento di attività istituzionali indifferibili, di prevenzione e repressione degli illeciti (per esempio, per fare una denuncia).

Attività senza Green pass: esigenze di giustizia

L’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari senza Green pass è consentito esclusivamente per:

  • la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci;
  • per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.

Si ricorda che, in base a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, l’accesso agli uffici giudiziari senza Green pass è consentito anche ai testimoni e alle parti del processo.

Attività senza Green pass: controlli

Saranno affidati ai titolari degli esercizi commerciali e ai responsabili dei servizi i controlli sul rispetto delle norme, controlli da effettuarsi anche a campione.

Attività senza Green pass: regole generali

E' da ultimo importante sottolineare che vale sempre la generale esenzione dal Green pass per i minori di 12 anni e per i soggetti in possesso di idonea certificazione medica.

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