Green pass. Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato non ammissibile
Pubblicato il 03 dicembre 2021
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La Corte costituzionale si è occupata, ieri, del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato da un avvocato - in proprio e in qualità di difensore di un gruppo di docenti, studenti e personale scolastico e universitario - per l’omesso esame di una petizione presentata alla Camera e al Senato della Repubblica.
Con tale petizione, i ricorrenti si erano opposti alla conversione del Dl n. 111/2021 che, nell’ambito delle misure urgenti Covid per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali, ha introdotto l’obbligo di green pass nella scuola e nell’Università.
La decisione della Consulta non è stata ancora depositata ma l’Ufficio stampa della Corte ha pubblicato un comunicato che anticipa l’esito dell’esame: il conflitto è stato dichiarato inammissibile.
L’inammissibilità – secondo quanto si legge nel comunicato del 2 dicembre 2021 – ha investito sia il profilo soggettivo che quello oggettivo del ricorso.
Secondo i giudici costituzionali, difatti: “I firmatari di una petizione non sono titolari di una funzione attribuita dalla Costituzione, bensì di un diritto, che mai potrebbe trovare tutela in sede di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato”.
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