Green pass, arrivano i chiarimenti per il settore dei trasporti
Pubblicato il 15 ottobre 2021
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Facendo seguito alle riunioni con le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali del trasporto marittimo e dell’autotrasporto sulle nuove misure previste dal decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, relativamente ai nuovi obblighi di certificazione verde Covid-19 nei luoghi di lavoro, il Ministero delle Infrastrutture ed il Ministero della Salute forniscono le indicazioni sul possesso e le modalità di verifica del green pass.
Settore del trasporto marittimo
Con riferimento ai lavoratori del trasporto marittimo:
- coloro che sono già a bordo della nave alla data del 15 ottobre 2021 e non sono in possesso della certificazione verde Covid-19 possono continuare il periodo di imbarco e devono essere sottoposti, in caso di sbarco nel territorio italiano e successivo rientro a bordo, a test molecolare o antigenico con esito negativo al SARS-CoV-2;
- coloro che prendono imbarco nel territorio italiano dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 devono essere muniti di green pass e in caso di sbarco nel territorio italiano e successivo rientro a bordo devono essere muniti della certificazione verde Covid-19.
Le verifiche sul possesso della certificazione verde dovranno essere effettuate secondo le modalità individuate dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 9-spties, comma 5, decreto legge 22 aprile 2021, n. 52.
Settore autotrasporto merci
Agli autotrasportatori provenienti dall’estero, in linea con le raccomandazioni della Commissione europea in relazione all’attuazione delle c.d. green lanes, non in possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19 è consentito esclusivamente l’accesso ai luoghi deputati al carico/scarico delle merci, a condizione che dette operazioni vengano effettuate da altro personale.
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