Green pass sul lavoro: controlli e sanzioni. Le FAQ del Governo

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Green pass sul lavoro: controlli e sanzioni. Le FAQ del Governo

La firma del DPCM del 12 ottobre 2021 recante le modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo e del DPCM, di pari data, con le linee guida relative all'obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale delle pubbliche amministrazioni, è stata accompagnata dalla pubblicazione, sul sito del Governo, di alcune risposte alle domande più frequenti.

A un giorno dall'entrata in vigore dell'obbligo di possesso (e di esibizione su richiesta) di un Green pass valido previsto, a decorrere dal 15 ottobre 2021, per tutti i lavoratori, pubblici e privati, nonchè per gli altri soggetti che si recano sul luogo di lavoro per svolgervi la propria prestazione lavoratori, è utile ricordare quanto chiarito dal Governo.

Controlli sul green pass: modalità operative

Viene riconosciuta ampia autonomia ai datori di lavoro, pubblici e privati, nell’organizzazione delle verifiche purchè le stesse siano effettuate nel rispetto delle norme poste a tutela della privacy e delle linee guida emanate con il DPCM 12 ottobre 2021.

Le verifiche possono essere eseguite a tappeto o a campione, prioritariamente, ove possibile, al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro a condizione che non si verifichino ritardi o code all’ingresso.

Spetta al datore di lavoro regolamentarle in modo dettagliato entro il 15 ottobre, individuando con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni.

Il Governo ricorda che nelle PA gli eventuali accertamenti successivi all'ingresso nel luogo di lavoro (e quindi effettuati direttamente negli uffici pubblici) devono avvenire su base giornaliera, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa e potranno essere generalizzati o a campione, purché in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e a rotazione su tutto il personale dipendente.

Controlli sul green pass: nuove funzionalità

Come già previsto dal DPCM del 12 ottobre 2021, a modifica del DPCM 17 giugno 2021, verranno rilasciati nuovi supporti informatici ad uso dei datori di lavoro, pubblici e privati e che consentiranno e una verifica quotidiana e automatizzata del possesso del Green pass valido.

Le verifiche potranno avvenire attraverso:

  • l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;
  • per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, l’interazione asincrona tra la stessa e la Piattaforma nazionale-DGC;
  • per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC;
  • per le amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale del, e la Piattaforma nazionale-DGC.

Tutte queste nuove funzionalità convivranno ovviamente con l’app “VerificaC19”.

Si ricorda che i datori di lavoro possono richiedere ai soggetti obbligati di rendere le comunicazioni riguardanti il possesso o meno del Green pass con anticipo. Questo per far fronte a specifiche esigenze di natura organizzativa.

Controlli sul green pass: casi particolari

In merito ai soggetti deputati al controllo, il Governo chiarisce che in caso di somministrazione di lavoro i controlli sul green pass dei lavoratori provenienti da società di somministrazione devono essere effettuati sia dalla società di somministrazione, sia dall’azienda presso la quale il lavoratore svolge la propria prestazione.

I clienti non sono tenuti a verificare il green pass dei tassisti o dei conducenti di NCC.

I parrucchieri, gli estetisti e gli altri operatori del settore dei servizi alla persona devono controllare il pass solo dei propri dipendenti ma non dei clienti.

Infine, sono soggetti al controllo tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nelle sedi dell’azienda.

Soggetti esenti

Coloro che, per motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il COVID-19, sono tenuti ad esibire un certificato contenente l’apposito “QR code” in corso di predisposizione.

In attesa del rilascio dell'applicativo, il personale esente non sarà soggetto ad alcun controllo ma sarà tenuto a trasmettere la documentazione sanitaria al medico competente del  datore di lavoro .

Soggetti che attendono il rilascio del Green pass

I lavoratori in attesa di rilascio di valida certificazione verde possono presentare nelle more i documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.

Sanzioni per il lavoratore

Il lavoratore, pubblico o privato, che all'ingresso del luogo di lavoro risulta privo di Green pass è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del green pass.
Le aziende fino a 14 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, possono sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta.
Se invece il lavoratore viene trovato senza green pass all'interno del luogo di lavoro, il datore di lavoro deve effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa. Infatti il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza green pass è soggetto, con provvedimento del Prefetto, a una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro.

N.B.  È importante notare come il Governo sottolinei l'obbligatorietà della segnalazione al Prefetto delle irregolarità riscontrate, da parte del datore del lavoro e dei soggetti da lui incaricati formalmente ai controlli, all'interno del luogo di lavoro.

In aggiunta, in quest'ultimo caso, sono applicate anche le sanzioni disciplinari previste dai contratti collettivi di settore.

Oltre alla retribuzione, non sarà più versata al lavoratore senza green pass qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata.

I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio.

Sanzioni per il datore di lavoro

Il datore di lavoro che non controlla il rispetto delle regole sul green pass è punito con una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro.

 

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