Gravi reati contro la Pa, sì a intercettazioni con trojan
Pubblicato il 20 gennaio 2020
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Sono utilizzabili, nel procedimento disciplinare riguardante i magistrati, le intercettazioni telefoniche o ambientali effettuate in un procedimento penale per corruzione?
Le Sezioni Unite civili di Cassazione, con sentenza n. 741 del 15 gennaio 2020, hanno risposto affermativamente al quesito, precisando la piena utilizzabilità di questo strumento anche nei procedimenti indicati, purché le intercettazioni medesime siano state legittimamente disposte nel rispetto delle norme costituzionali e procedimentali.
Ad esse – ha spiegato la Suprema corte – non ostano i limiti di cui all'art. 270 c.p.p., riferibile al solo procedimento penale deputato all'accertamento delle responsabilità penali.
Captatore informatico legittimo dal 2018
Gli Ermellini si sono pronunciati anche rispetto alle norme applicabili “ratione temporis”, precisando che l’art. 6 del D.lgs. n. 216/2017 – che ha parzialmente esteso ai procedimenti per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni la disciplina delle intercettazioni prevista per i delitti di criminalità organizzata dall’art. 13 del convertito DL n. 152/1991 – è entrato in vigore il 26 gennaio 2018.
Tale ultima disposizione – ha spiegato il Collegio di legittimità – non è indicata tra quelle per le quali l’art. 9 del medesimo decreto legislativo ha disposto il differimento della loro entrata in vigore; inoltre, la sua successiva modifica, introdotta dall’art. 1, comma 3, della Legge n. 3/2019 – con cui è stata eliminata la restrizione dell’uso del captatore informatico nei luoghi indicati dall’art. 614 c.p., così consentendo l’intercettazione in tali luoghi anche se non vi è motivo di ritenere che vi si stia svolgendo attività criminosa – è a sua volta entrata in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione della Legge in G.U., avvenuta il 16 gennaio 2019. Questo, a differenza di altre disposizioni della medesima legge per le quali il legislatore ha differito l’entrata in vigore all’1° gennaio 2020.
Ne consegue il legittimo utilizzo, nel procedimento disciplinare de quo, delle intercettazioni effettuate con captatore informatico trojan “nella vigenza di tali norme ed in conformità della disciplina dalle stesse introdotta”.
All’epoca dei fatti, invero, era in vigore la possibilità di utilizzo del captatore informatico trojan anche per i reati più gravi contro la Pa, senza la delimitazione originariamente prevista dal secondo comma dell’articolo 6, D. Lgs. n. 216/2017.
In definitiva, la possibilità di utilizzare il captatore informatico preesiste e prescinde dalla modifica del testo codicistico.
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