Gravi danni all'immobile locato. Legittimo il rifiuto del locatore alla restituzione del bene
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 25 maggio 2013
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Nell'ipotesi in cui il conduttore dell'immobile concesso in locazione abbia arrecato a quest'ultimo gravi danni o effettuato non consentite innovazioni tanto che, nell'economia del contratto, sia necessario l'esborso di notevoli somme per eseguire le opere di ripristino, “il rifiuto del locatore di ricevere la restituzione è in via di principio legittimo fino a quando quelle somme non siano state corrisposte dal conduttore”.
Fino a tale momento, essendo detto rifiuto legittimo, deve ritenersi che, in applicazione dell'articolo 1220 del Codice civile, persiste la mora del conduttore il quale è tenuto altresì al pagamento dei canoni, anche qualora lo stesso abbia smesso di utilizzare l'immobile secondo la destinazione convenuta.
E' quanto affermato dai giudici di Cassazione, nel testo della sentenza n. 12977 del 24 maggio 2013.
- Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 21 - Il locatore può dire no alla consegna - Negri
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