Grave negligenza con pregiudizio all'incolumità delle persone: licenziato

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Grave negligenza con pregiudizio all'incolumità delle persone: licenziato

Sì al licenziamento senza preavviso della dipendente alla quale sia stata contestata una grave negligenza con pregiudizio all'incolumità delle persone.

Con sentenza n. 18417 del 28 giugno 2023, la Corte di cassazione ha definitivamente confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa che una casa di cura aveva intimato ad una propria dipendente, operatrice di assistenza nell'espletamento del suo lavoro.

Alla lavoratrice, nel dettaglio, era stato contestato di aver omesso, nel servizio dalla stessa prestato in sala mensa, l'opportuno bretellaggio di una ospite, affetta da gravi patologie neurologiche, la quale era conseguentemente caduta a terra.

L'addetta non aveva provveduto ad informare la direzione di tale accaduto né ad annotare lo stesso sul libro delle consegne.

Solo successivamente, a seguito del malessere manifestato dall'ospite, la datrice di lavoro aveva potuto appurare l'esistenza di danni fisici a quest'ultima.

Da qui il licenziamento in tronco della dipendente.

Licenziamento per giusta causa proporzionato

L'operatrice, rivoltasi alla Suprema corte dopo che la sua impugnativa al recesso era stata rigettata dai giudici di merito, lamentava la mancanza di proporzionalità tra fatti contestati e la sanzione espulsiva lei comminata.

Gli Ermellini, tuttavia, hanno giudicato infondate le relative doglianze, evidenziando come correttamente, la Corte di merito, avesse considerato le condotte complessivamente addebitate alla ricorrente, ritenendo proporzionata la sanzione disciplinare del recesso per giusta causa.

La particolare delicatezza dell'oggetto della prestazione lavorativa - era stato osservato - al cui diligente adempimento era chiamata l'operatrice, tenuta alla cura e all'assistenza di persone anziane e non autosufficienti, implicava l'insorgere di un vincolo fiduciario particolarmente intenso fra datore e dipendente.

Il primo, infatti, doveva poter far affidamento sul fatto che le attività di assistenza e sorveglianza verso gli ospiti fossero espletate in modo tale da garantirne in modo adeguato l'incolumità, anche in ragione della responsabilità assunta dal datore medesimo verso i terzi, gli ospiti ed i loro familiari.

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