Grave malattia psichica, detenzione domiciliare possibile

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Grave malattia psichica, detenzione domiciliare possibile

Per effetto della pronuncia della Consulta n. 99/2019, è ora possibile concedere, alla persona affetta da gravi problematiche psichiatriche, la misura della detenzione domiciliare.

L’applicazione di tale ultima misura deve essere valutata all'esito di un articolato giudizio nel quale devono confluire, alla luce della ratio dell'istituto e della ridefinizione del suo perimetro conseguente alla declaratoria di incostituzionalità:

  • il dato relativo alla incidenza sulle condizioni psichiche della protrazione della detenzione;
  • il dato attinente agli interventi terapeutici non efficacemente esperibili all'interno del carcere;
  • il dato concernente la attuale pericolosità sociale (da apprezzare non soltanto in base ai precedenti penali e al residuo fine pena, ma anche all'incidenza della patologia sul grado di efficienza psico-fisica e sulla connessa capacità di porre in essere condotte criminose di una qualche gravità).

Così la Corte di cassazione, con sentenza n. 23474 del 3 agosto 2020, nel dare seguito a quanto disposto dalla Corte costituzionale nella menzionata pronuncia, con a quale - si rammenta - è stata dichiarata l'illegittimità dell’art. 47-ter, comma 1-ter, della Legge n. 354/1975 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevedeva che, nell’ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta, il tribunale di sorveglianza potesse disporre l’applicazione al condannato della detenzione domiciliare anche in deroga ai limiti di cui al comma 1 del medesimo art. 47-ter.

Allegati Anche in
  • edotto.com – Punto & Lex del 20 aprile 2019 - Grave infermità psichica del condannato? Detenzione domiciliare – Pergolari

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