Gratuito patrocinio Parcella sotto parametri
Pubblicato il 26 maggio 2016
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Il compenso spettante all’avvocato che assiste un società fallita ammessa al gratuito patrocinio, può essere ridotto della metà rispetto ai valori medi delle tariffe professionali.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione,seconda sezione civile, respingendo il ricorso del legale di una società sottoposta a procedura concorsuale, ammessa al gratuito patrocinio. L’avvocato ricorrente adduceva in particolare di aver ricevuto un compenso eccessivamente basso a fronte di una causa di valore elevato.
Tuttavia – puntualizza la Suprema Corte - per quanto concerne la liquidazione dei compensi spettanti al difensore che ha assistito una parte ammessa la patrocinio a spese dello Stato, lo stesso l’art. 82 del T.U. spese giustizia (DPR 115/2002), prevede che il giudice sia tenuto a liquidare l’onorario “tenuto conto della natura dell’impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona offesa”.
Detta disposizione in altre parole - nel contemperare la necessità di assicurare la difesa tecnica ai non abbienti e quella di retribuire l’attività dell’avvocato con incidenza del relativo conto sull'intera collettività - consente al giudice di scendere al di sotto dei parametri di normale riferimento, tutte le volte in cui l’attività di difesa sia di grado modesto, avuto anche riguardo alla sua incidenza sulla posizione processuale del soggetto ammesso al gratuito patrocinio.
Valore controversia Criterio di massima
Sicché in tema di patrocinio a spese dello Stato, ai fini della liquidazione del compenso al difensore, il criterio del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile ha – quanto alla individuazione dello scaglione di tariffa applicabile – un valore parametrico e di massima.
Non è pertanto esclusa - conclude la Corte con sentenza n. 10876 del 25 maggio 2016 – la possibilità per il giudice di discostarsi da tale parametro, scendendo al di sotto di esso, ogni qual volta ciò sia giustificato dalla natura dell’impegno professionale in relazione alla posizione processuale del soggetto difeso.
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