Gratuito patrocinio nel civile. Stesse somme a Stato e a difensore?

Pubblicato il



Gratuito patrocinio nel civile. Stesse somme a Stato e a difensore?

Nei casi in cui la parte ammessa al gratuito patrocinio risulti vittoriosa, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente.

Questo alla luce delle caratteristiche particolari del sistema processual-penalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, diversamente, si verificherebbe una disapplicazione dell’articolo 130 del DPR n. 115/2002.

In questo modo, inoltre, si evita che la parte soccombente, controparte di quella non abbiente, sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti; inoltre, si consente allo Stato, per mezzo dell’eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità.

Così, la Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 136 depositata l’8 gennaio 2020.

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito